mercoledì 12/10/2022 • 17:43
La messa a disposizione di una piattaforma online per la realizzazione un referto diagnostico personalizzato produce royalties che, calcolate sulla base dei test eseguiti e rendicontati nella piattaforma, rappresentano il corrispettivo di prestazioni di servizi assoggettabili ad IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria.
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La messa a disposizione di una Piattaforma online, tramite la quale un laboratorio realizza un referto diagnostico personalizzato (destinato al cliente finale del servizio) e formulato sulla base dell'algoritmo di proprietà della società proprietaria della Piattaforma “produce”, come noto, royalties. Dette royalties, calcolate sulla base del numero di test eseguiti e rendicontati nella piattaforma, rappresentano il corrispettivo di prestazioni di servizi assoggettabili, come tali, ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria.
Questo, in sintesi, il chiarimento dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 504 del 12 ottobre 2022.
La fattispecie in controversia e la posizione del contribuente
La vicenda che porta al chiarimento dell'Agenzia delle entrate trae origine dall'istanza sollevata una società specializzata in ricerca, sviluppo tecnico, scientifico, produzione e distribuzione, attraverso un apposito canale di prodotti e servizi per il benessere e la cura della persona.
Il marchio "X", in particolare, è relativo ad un servizio relativo all'elaborazione, da parte di un laboratorio altamente specializzato e partner della società istante, di un referto analitico accompagnato da un protocollo di consiglio personalizzato firmato da un medico, basato sulla valutazione di un campione ematico prelevato in auto analisi mediante un apposito kit.
L'Istante ha individuato una società partner specializzata nell'effettuazione di test diagnostici per la valutazione di intolleranze alimentari e, proprio tale partner, si occuperà dell'attività di analisi ed elaborazione del referto.
La Società istante, inoltre, in modo parallelo, è orientata a concludere un contratto di servizi con altra società attiva sul fronte dei servizi offerti al consumatore finale.
In sostanza, la farmacia svolge sostanzialmente una funzione di tramite tra il cliente e il laboratorio di analisi, raccogliendo il campione ematico, tramite il kit consegnato al cliente, e consegnando il report contenente consigli nutrizionali elaborato dal laboratorio tramite l'utilizzo della piattaforma.
La Società istante, bene chiarire, si occupa della gestione della piattaforma.
Tanto premesso, l'istante chiede chiarimenti in merito al regime IVA applicabile al servizio fornito dal laboratorio di analisi alla Farmacia e al servizio che quest'ultima fornisce al cliente finale.
La società chiede, altresì, chiarimenti in merito al regime IVA applicabile alle royalties che la stessa riceverà dal laboratorio di analisi per l'utilizzo della piattaforma online.
La posizione dell'Agenzia
In via preliminare, l'Agenzia eccepisce un “vizio procedurale” dal momento che il parere può esplicare effetti solo sulla Società istante e, in particolare, resta limitato al quesito relativo al regime IVA applicabile al servizio che quest'ultima fornisce al laboratorio di analisi, remunerato mediante le royalties.
Ai fini che qui interessano, dopo aver l'Agenzia riportato i vari step di rilievo, chiarisce che il servizio che l'Istante fornisce al laboratorio di analisi consiste nel mettere a disposizione la Piattaforma on line, tramite la quale il laboratorio realizza il referto diagnostico personalizzato ed il protocollo di alimentazione/integrazione personalizzato, destinato al cliente finale del servizio, formulato sulla base dell'algoritmo di proprietà della società Istante.
A fronte della concessione di utilizzo del marchio "X" e della piattaforma on line, il laboratorio di analisi corrisponderà alla società istante delle royalties, calcolate sulla base del numero di test eseguiti e rendicontati nella piattaforma.
Tali compensi rappresentano il corrispettivo di prestazioni di servizi riconducibili, ai fini IVA, nell'ambito delle cessioni o concessioni in uso di marchi o brevetti che, in presenza di requisiti soggettivi e territoriali, dovranno essere assoggettati ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria, ai sensi dell'art. 3, c. 2, n. 2), DPR 633/72.
Fonte: Risposta AE n. 504 del 12 ottobre 2022
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