mercoledì 12/10/2022 • 17:15
Le prestazioni di servizi di pulizia e di sanificazione effettuate da una società presso gli Hub vaccinali sono riconducibili nell'ambito delle prestazioni di servizi "strettamente connesse" ai vaccini e, come tali, possono beneficiare del regime di esenzione IVA. Questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 502/2022.
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Platea (allargata) dei soggetti interessati all'esenzione
Le prestazioni di servizi di pulizia e di sanificazione effettuate da una società presso gli Hub vaccinali in quanto “strettamente connesse" ai vaccini, possono fruire del regime temporaneo di esenzione IVA, valido fino al 31 dicembre 2022, previsto dall'art. 1 c. 453 L. 178/2020.
In particolare, secondo la disposizione citata, in deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 c. 1 DPR 633/72, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
Nella fattispecie in controversia, la protagonista è una società di pulizia a cui la Asl ha chiesto di estendere i propri servizi anche agli Hub vaccinali situati presso reparti ospedalieri o strutture distaccate e isolate, specificamente destinate alla somministrazione di vaccini.
L'Agenzia, dopo aver ampiamente illustrato la norma di esenzione IVA per le cessioni di vaccini anti Covid, chiarisce che tale disposizione recepisce la Dir. 2020/2020/UE (Direttiva Covid), introducendo il nuovo art. 129-bis, che concede agli Stati membri la possibilità, in via transitoria, di applicare alla fornitura dei vaccini contro il Covid, ai relativi dispositivi medico-diagnostici e ai servizi ad essi connessi, l'aliquota IVA ridotta o l'esenzione IVA.
Non solo.
L'Agenzia chiarisce anche un passaggio sistematico di indubbia importanza. Ovverosia, per l'estensione del beneficio anche in passato la prassi ha più volte chiarito che è necessario un collegamento di tipo funzionale tra tali servizi e le finalità della Direttiva Covid, finalizzata a favorire e accelerare la diffusione delle vaccinazioni, a costi sostenibili, con facilità di accesso (tra gli altri, Princ. dir. AE 9 agosto 2021 n. 12, Risp. AE 9 agosto 2021 n. 541, Risp. AE 18 agosto 2021 n. 548, Risp. AE 9 febbraio 2022 n. 81).
Tanto premesso, sussistendo nei servizi effettuati dall'istante tale collegamento e, oltretutto, considerando che possono essere riconducibili fra le prestazioni "strettamente connesse" ai vaccini, secondo le previsioni dell'art. 1 c. 453 L. 178/2020, l'Agenzia ritiene che la pulizia e sanificazione dell'Hub possano fruire dell'esenzione IVA.
Da ultimo, in riferimento al secondo quesito posto dall'istante, e cioè se le prestazioni in esame possano fruire del reverse charge, l'Agenzia ritiene che ai citati servizi di pulizia e sanificazione non si potrà applicare il meccanismo dell'inversione contabile, in considerazione del fatto che non comportano addebito d'imposta, come chiarito anche dalla Circ. AE 22 dicembre 2015 n. 37/E, secondo cui il meccanismo del reverse charge, adottato dagli Stati membri - secondo la Dir. 2006/69/CE del 24 luglio 2006 mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l'imposta che il cedente non provvede a versare all'Erario.
Tale rischio di frode non sussiste nel caso in cui l'operazione, rientrando nel regime di non imponibilità IVA, non preveda l'addebito dell'imposta al cessionario/committente.
E questo è proprio il caso.
Come noto, l'art. 18 c. 2 DL 36/2022 ha ampliato il perimetro applicativo del meccanismo relativo alla fatturazione elettronica anche ad alcuni contribuenti ad allora esclusi. Tra i soggetti anche quei soggetti con regime forfettario che nel periodo temporale 2021 hanno conseguito compensi/ricavi (ragguagliati ad anno) superiori a € 25 mila.
Come anticipato nelle premesse, il nuovo obbligo - previa regolare verifica su compensi e ricavi – decorre avendo come periodo temporale le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022. Pur tuttavia, sul presupposto di consentire ai contribuenti di adeguarsi al nuovo obbligo e alle correlate difficoltà gestionali, la disposizione di riferimento (art. 18) contempla una c.d. moratoria sulle sanzioni che andremo di seguiti a declinare.
A livello normativo, la regola generale in tema di fatturazione è contenuta nell'art. 21 DPR 633/72, secondo cui l'emissione della fattura va emessa entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione. A “cascata”, come noto, il momento di effettuazione dell'operazione, ossia il momento in cui si cristallina l'operazione e quindi il presupposto temporale ai fini IVA è contenuto nell'art. 6 Decreto IVA e coincide, rispettivamente, con la consegna o spedizione del bene o con l'incasso del corrispettivo nel caso l'operazione sia una prestazione di servizi.
In riferimento alle operazioni effettuate nel terzo trimestre 2022, dunque, per i forfettari “ammessi” non si applicano sanzioni a condizione che fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In particolare:
A decorrere dal 1° ottobre 2022, invece, non sarà più prevista la moratoria e quindi per l'emissione della fattura elettronica si deve avere a riguardo il termine dei 12 giorni anzidetto, pena l'applicazione delle sanzioni.
In particolare, la mancata emissione delle fatture nei termini esposti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Diversamente, quando invece la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 2 mila, ai sensi dell'art. 6 c. 2 D.Lgs. 471/97.
La riduzione dell'evasione in materia di IVA è il principale driver che ha indotto il legislatore domestico a proporre, nel corso del 2021, l'estensione della fattura elettronica alle partite IVA minori che attraverso l'utilizzo della fatturazione elettronica consentirà all'Agenzia delle Entrate di acquisire in tempo reale le informazioni relative alla fatturazione per il monitoraggio dei flussi di fatturazione e il mantenimento dei requisiti per essere ammessi al regime di favore dei forfettari.
Fonte: Risp. AE 12 ottobre 2022 n. 502
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