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mercoledì 12/10/2022 • 14:42

Fisco Dall'Agenzia delle Entrate

Regime IVA dei servizi informatici per una piattaforma di scambio titoli

Per stabilire il regime IVA dei servizi informatici relativi alla gestione di una piattaforma di scambio titoli occorre verificare se gli stessi servizi si configurano come attività di supporto o se si tratta di servizi idonei a determinare modifiche giuridico-economiche nella sfera dei rapporti giuridici dei destinatari.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
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Con la risposta del 12 ottobre 2022 n. 499, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di trattamento IVA per i servizi informatici relativi alla gestione di una piattaforma di scambio titoli.

Nel dettaglio, la società istante è integralmente detenuta da Beta e la partecipazione al capitale di tale ultima società è stata interamente acquisita da Gamma. La società istante, unitamente alle altre società regolamentate del Gruppo Gamma, sottoscrive un contratto di servizi che prevede, tra l'altro, i termini e le condizioni per la fornitura dei servizi informatici relativi all'utilizzo della piattaforma di scambio di titoli, azionari, obbligazionari e derivati quotati da parte della società Omega.

L'accordo prevede che Omega, soggetto passivo ai fini IVA stabilito in Francia, in qualità di licenziataria dei diritti di sfruttamento economico della piattaforma, operi e gestisca la stessa al fine di erogare, fra gli altri, i servizi di c.d. trade matching.

Nell'ambito dell'accordo, Omega si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni garantendo che la società istante rimanga indenne rispetto a qualsiasi contestazione, passività, perdita o danno economico derivante dall'esecuzione o mancata esecuzione dei servizi di trade matching ad eccezione di quelli derivanti dalla condotta negligente o dolosa della società istante.

I servizi in oggetto saranno resi da Omega nei confronti della società istante, una volta ottenuta l'approvazione dagli organi di vigilanza e saranno remunerati attraverso un corrispettivo specifico.

A tal proposito, la società istante chiede all'Agenzia delle Entrate:

  • se il corrispettivo pattuito con Omega per i servizi possa essere esente da IVA (ai sensi dell'art. 10 c. 1 n. 4 DPR 633/72);
  • se, in considerazione di tale regime di esenzione IVA, possa trovare applicazione il c.d. meccanismo del reverse-charge esterno (di cui all'art. 17 c. 2 DPR 633/72).

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, precisa che in merito ad alcune operazioni relative a titoli, nonché in merito ad alcuni servizi finanziari, al fine di stabilire il trattamento fiscale degli stessi, ai fini IVA, occorre verificare se, sulla base delle specifiche previsioni contrattuali che li regolano, tali servizi si configurano quali semplici attività di supporto tecnico/informativo o amministrativo oppure se si tratta di servizi che sono idonei a determinare modifiche giuridico-economiche nella sfera dei rapporti giuridici dei destinatari.

Lo specifico regime IVA applicabile ai servizi in commento dovrà, quindi, essere individuato, a cura della società istante, tenendo conto, oltre che delle caratteristiche oggettive degli stessi, anche del grado di responsabilità del prestatore del servizio, ai quali si è uniformata la prassi amministrativa.

Per quanto concerne, infine, il quesito relativo all'applicazione del meccanismo del reverse-charge esterno, l'Agenzia delle Entrate precisa che per le prestazioni di servizi effettuate in Italia da parte di prestatori non stabiliti in Italia nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, pone a carico del committente l'adempimento degli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 17 c. 2 DPR 633/72).

Pertanto, per l'applicazione del regime di esenzione, la società istante dovrà integrare la fattura ricevuta da Omega indicando in luogo dell'ammontare dell'imposta il titolo di esenzione con l'indicazione della relativa norma nazionale.

Fonte: Risp. AE 12 ottobre 2022 n. 499

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