mercoledì 12/10/2022 • 12:17
Il CNDCEC, nel comunicato stampa dell'11 ottobre 2022, chiede di apportare modifiche allo schema di decreto legislativo sul processo civile, in particolare sui criteri di formazione del nuovo elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.
redazione Memento
Nel comunicato stampa dell'11 ottobre 2022, il CNDCEC ha espresso molte perplessità in relazione allo schema di decreto legislativo su processo civile, revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e esecuzione forzata; nel dettaglio, è stato chiesto di apportare modifiche in relazione ai criteri di formazione del nuovo elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Secondo il presidente della categoria, Elbano de Nuccio, nella riscrittura dell'art. 179- ter Disp. Att. c.p.c. il legislatore sembra aver trascurato le prerogative degli ordini professionali, enti pubblici vigilati dal Ministero della giustizia e abilitati a certificare la regolarità delle posizioni dei propri iscritti e l'assenza anche di provvedimenti disciplinari assunti nei loro confronti. Quest'ultimo aspetto non può essere trascurato per la formazione di un elenco che è pubblico e liberamente consultabile. Inoltre, non si ravvisano necessità di modificare il sistema di reclutamento dei professionisti, in considerazione della efficiente collaborazione finora prestata al presidente del tribunale da parte degli ordini territoriali che, ogni triennio, raccolgono le disponibilità presso i propri iscritti e le inoltrano tempestivamente al presidente stesso. Il nuovo meccanismo ideato nello schema di decreto prevede che l'elenco sia tenuto dal presidente del tribunale, ma formato da un comitato presieduto dal presidente stesso o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. I professionisti che aspirano a essere inclusi nell'elenco devono fare domanda al presidente del tribunale. Questo schema sembra contraddistinto da una certa farraginosità che potrebbe generare ritardi nella formazione dell'elenco. La consigliera nazionale delegata a funzioni giudiziarie e Adr, Giovanna Greco, segnala ulteriori perplessità sui requisiti individuati per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco. In considerazione anche della sospensione dell'attività dei professionisti e degli uffici giudiziari durante la pandemia, i requisiti andrebbero rimeditati, prevedendo di rimodulare il numero degli incarichi (5 e non 10) e comprendendo nel computo anche altre funzioni per l'assolvimento delle quali il professionista vanta esperienza di vendita sotto la diretta vigilanza dell'autorità giudiziaria. La consigliera non condivide nemmeno la necessità di una valutazione finale attestata dal superamento con profitto di una prova di esame, trattandosi di professionisti e non di studenti iscritti dei quali si intende saggiare le competenze. Fonte: Com. Stampa CNDCEC 11 ottobre 2022
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