Con la conversione in Legge del c.d. Decreto Semplificazioni (DL 73/2022 conv. in L. 122/2022) sono state introdotte alcune modifiche:
alle disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del c.d. Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);
agli artt. 16 e 18 del Decreto sulle Imprese sociali (D.Lgs. 112/2017).
I Consulenti del Lavoro, pertanto, con approfondimento dell'11 ottobre 2022, intervengono per fare chiarezza sulle novità.
Occorre premettere che l'operatività dell'impianto fiscale previsto per gli Enti del Terzo settore diventerà efficace solo a partire dall'esercizio successivo a quello di acquisizione dell'autorizzazione della Commissione europea, fatte salve le specifiche disposizioni già operanti perché non subordinate alla predetta autorizzazione.
Nel concreto, quali sono le novità introdotte dal DL Semplificazioni?
Con il DL Semplificazioni si prevede che alcune delle disposizioni fiscali richiamate si applichino a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro (art. 104, c. 1, D.Lgs. 117/2017).
Si riepilogano di seguito le ulteriori modifiche apportate alle disposizioni fiscali.
Disposizioni in materia di imposte sui redditi
Norma CTS modificata
Argomento
Modifica
Art. 79, c. 2, D.Lgs. 117/2017
Definizione di costo effettivo
Le attività di interesse generale degli Enti del Terzo settore si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.
Pertanto, viene definito il concetto di costo effettivo: è determinato computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari
Art. 79, c. 2 bis, D.Lgs. 117/2017
Nuovi parametri per definizione attività di interesse non commerciale
Le attività di interesse generale si considerano non commerciali se i ricavi non superano di oltre il 6% (anziché l'attuale 5%) i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre 3 periodi (anziché gli attuali 2 periodi) d'imposta consecutivi
Art. 79, c. 5 bis, D.Lgs. 117/2017
Specificazione delle entrate da considerarsi da attività non commerciali
Si aggiunge il riferimento ai proventi non commerciali di cui agli artt. 84 (che individua le attività non commerciali tipiche delle ODV) e 85 (che individua le attività non commerciali tipiche delle APS) del CTS
Art. 79, c. 5 ter, D.Lgs. 117/2017
Mutamento della qualifica da Ente di Terzo settore non commerciale a commerciale
Il mutamento opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale. Si aggiunge che per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'art. 104, c. 2, il mutamento di qualifica, da Ente di Terzo settore non commerciale a commerciale e viceversa, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica (*)
Art. 79, c. 6, D.Lgs. 117/2017
Definizione di attività non commerciale
Viene considerata non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi (anziché familiari e conviventi della norma precedentemente in vigore) degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.
Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi (anziché familiari e conviventi) degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. In base alla modifica, tali cessioni di beni e prestazioni di servizi non si considerano di natura commerciale nel caso in cui le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai c. 2 e 2-bis, cioè si tratti di attività di interesse generale non commerciali.
Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità
(*) L'art. 104, c. 2, specifica che le disposizioni del Titolo X, salvo quanto previsto dal c. 1, si applicano agli Enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, e comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro. In virtù della modifica in esame, dunque, limitatamente ai primi 2 anni di applicazione della normativa fiscale del CTS, gli effetti della eventuale perdita della qualifica di ente non commerciale non si avranno a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente la perde (come dettato nel comma ante modifica), ma opereranno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica. Si ricorda, inoltre, che la perdita della qualifica di ente commerciale si realizza quando i proventi delle attività di interesse generale svolte in forma d'impresa con modalità commerciali e quelli delle attività diverse (fatta eccezione per le sponsorizzazioni) superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali (vale a dire: i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente, i proventi non commerciali di cui agli artt. 84 (per le ODV) e 85 (per le APS) e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti).
Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
Norma CTS modificata
Argomento
Modifica
Art. 82, c. 3, D.Lgs. 117/2017
Imposte di registro, ipotecaria e catastale da applicare agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie degli enti
Si specifica che per tutti gli Enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale
Art. 82, c. 5 bis, D.Lgs. 117/2017
Esenzione dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri
Si prevede che i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dagli Enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società (salvo quanto previsto ai c. 3, 4 e 6), sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri
Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
Norma CTS modificata
Argomento
Modifica
Art. 83, c. 1, D.Lgs. 117/2017
Detrazione erogazioni liberali
Si rendono detraibili dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche le erogazioni liberali agli Enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, anziché agli Enti del Terzo settore non commerciali, come previsto nella formulazione previgente
Art. 83, c. 2, D.Lgs. 117/2017
Deducibilità delle liberalità in denaro/natura
Si rendono deducibili dal reddito complessivo netto delle persone fisiche le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli Enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, anziché agli Enti del Terzo settore non commerciali
Si prevede che l'eventuale eccedenza dell'erogazione rispetto all'importo deducibile possa essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare
Art. 83, c. 3, D.Lgs. 117/2017
Limiti all'applicazione di detrazioni e deduzioni
In sostituzione del precedente comma, si prevede semplicemente che le disposizioni in materia di deduzioni e detrazioni si applichino a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici
Norma CTS modificata
Argomento
Modifica
Art. 84, c. 2, D.Lgs. 117/2017
Esenzione imposta sul reddito delle società
Si prevede che i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, siano esenti dall'imposta sul reddito delle società. Nella precedente formulazione del comma la destinazione in via esclusiva faceva riferimento agli immobili, e non ai redditi da essi derivanti
Art. 84, c. 2 bis, D.Lgs. 117/2017
Estensione esenzione imposta
Si prevede che l'esenzione di cui al c. 2 si applichi anche agli enti filantropici, mentre nella versione precedente la disposizione si applicava anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del RUNTS
Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale
Norma CTS modificata
Argomento
Modifica
Rubrica art. 85
Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale
Si aggiunge che l'articolo tratta del regime fiscale sia delle associazioni di promozione sociale sia delle società di mutuo soccorso
Art. 85, c. 1, D.Lgs. 117/2017
Casi in cui attività svolte dalle associazioni predette in diretta attuazione degli scopi istituzionali si considerano non commerciali
Si prevede che non si considerino commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti (riferimento non presente nella versione precedente), dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (riferimento non presente nella versione precedente del testo)
Art. 85, c. 7, D.Lgs. 117/2017
Esenzione imposta sul reddito delle società
Il comma viene sostituito stabilendo che i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, siano esenti dall'imposta sul reddito delle società.
Nella precedente formulazione la destinazione in via esclusiva faceva riferimento agli immobili, e non ai redditi da essi derivanti
Art. 85, c. 7 bis, D.Lgs. 117/2017
Estensione alle società di mutuo soccorso
Si estendono le disposizioni di cui al c. 1 anche alle società di mutuo soccorso
Disposizioni in materia di regime forfetario, tenuta delle scritture contabili e aiuti "de minimis"
Norma CTS modificata
Argomento
Modifica
Art. 86, c. 10, D.Lgs. 117/2017
Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato
Viene modificato in modo da far riferimento alla rettifica della detrazione anziché alla percentuale di detrazione del Decreto IVA
Art. 87, c. 1 lett. b), D.Lgs. 117/2017
Obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del Terzo settore
Si estendono gli obblighi anche in relazione alle attività svolte con modalità commerciali per raccolta fondi, rispetto alla disciplina vigente che si limita a far riferimento alle attività di interesse generale e diverse
Art. 87, c. 5, D.Lgs. 117/2017
Esenzione obblighi fattura
Si prevede che gli Enti del Terzo settore non commerciali, limitatamente ad alcune attività non commerciali, non siano soggetti agli obblighi previsti in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, oltre che all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale
Art. 88, c. 1, D.Lgs. 117/2017
Subordinazione della concessione delle agevolazioni previste dagli artt. 82 e 85 alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti “de minimis”
Si estende la disciplina alle agevolazioni di cui all'art. 82, c. 3 quarto periodo, ed è stato aggiunto il riferimento al regolamento UE relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale
Cosa cambia in materia di impresa sociale?
Revisione disciplina in materia di impresa sociale
Norma modificata
Argomento
Modifica
Art. 16, c. 1, D.Lgs. 112/2017
Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali
Si stabilisce l'obbligo, anziché la mera facoltà prevista dal testo vigente, per le imprese sociali di destinare una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, c. 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante
Art. 18, c. 5, D.Lgs. 112/2017
Misure fiscali e di sostegno economico
Si prevede in aggiunta che fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, le agevolazioni fiscali
- di detrazione di un importo pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni e
– di deduzione dal reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società del 30%
della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni si applichino anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
Adeguamento degli statuti ETS
Il DL Semplificazioni (art. 26 bis DL 73/2022 conv. in L. 122/2022), infine, differisce dal 31 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale devono essere adeguati gli statuti degli Enti del Terzo settore, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, alla disciplina inderogabile prevista dal CTS.
Fonte: Approfondimento Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 11 ottobre 2022