mercoledì 12/10/2022 • 06:00
Il Decreto MISE 12 agosto 2022, al fine di sostenere il percorso di decarbonizzazione delle attività industriali, prevede che i programmi di sviluppo per la tutela ambientale possano avere ad oggetto la realizzazione di interventi coerenti con le disposizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo.
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2022, il decreto del Ministero dello sviluppo economico (MISE) 12 agosto 2022, recante l'applicazione dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo delle disposizioni previste dalla sezione 2.6 del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», nonché modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di semplificazione del procedimento amministrativo e programmi di tutela ambientale.
Il suddetto decreto del MISE, nello specifico, al fine di sostenere ed accelerare il percorso di decarbonizzazione delle attività industriali, in particolare attraverso l'elettrificazione e le tecnologie che utilizzano idrogeno rinnovabile ed idrogeno elettrolitico, nonché di efficientamento energetico, anche in funzione di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati nel contesto dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina, prevede che i programmi di sviluppo per la tutela ambientale (art. 6 DM MISE 9 dicembre 2014) possano avere ad oggetto la realizzazione di interventi coerenti con le disposizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo.
Le disposizioni contenute al Titolo II del decreto in commento, relativo all'applicazione ai Contratti di sviluppo delle disposizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo, si applicano alle sole domande di contratto di sviluppo presentate al soggetto gestore Invitalia, entro i termini che saranno indicati con un provvedimento del MISE.
Le agevolazioni concesse non possono essere cumulate con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili.
Programmi di sviluppo ammissibili
Nell'ambito dell'applicazione ai Contratti di sviluppo delle disposizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo (Titolo II), come stabilito dall'art. 4 del decreto in esame, i programmi di sviluppo ammissibili, i quali non devono comportare un aumento della capacità produttiva complessiva dell'impresa richiedente, devono essere volti a:
Detti programmi, devono garantire il perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
Ai fini dell'ammissibilità, i programmi di sviluppo, inoltre, devono possedere determinati requisiti, elencati analiticamente all'art. 4, c. 3, del decreto in commento. Tra questi è previsto, infatti, che qualora tali programmi siano finalizzati alla decarbonizzazione attraverso l'uso dell'idrogeno rinnovabile, devono prevedere l'utilizzo di idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili secondo le metodologie stabilite per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto nella Direttiva UE 2018/2001.
I programmi di sviluppo in questione, come stabilisce il medesimo art. 4, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni «e devono essere ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, ovvero entro trenta mesi dalla predetta data nel caso in cui il programma di sviluppo preveda l'utilizzo di idrogeno da fonti rinnovabili o idrogeno elettrolitico».
L'entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolati, deve intervenire entro i predetti termini.
Ai fini di quanto sopra stabilito, l'impresa beneficiaria è tenuta ad adempiere ad una serie di obblighi indicati all'art. 4, c. 4, del decreto in esame, quale, ad esempio, l'invio tempestivo al soggetto gestore e, comunque entro i quindici giorni successivi alla scadenza dei predetti termini, di una dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma d'investimenti.
Spese ammissibili
Per quanto concerne le spese ammissibili ai fini della realizzazione degli interventi contenuti al Titolo II del provvedimento in esame (Applicazione ai Contratti di sviluppo delle disposizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo), sono quelle definite dall'art. 29 DM MISE 9 dicembre 2014, ovvero quelle che si riferiscono all'acquisto ed alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del c.c., nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.
Affinché possano essere agevolabili le summenzionate spese, è stabilito che «devono essere considerati agevolabili i costi determinati come differenza tra i costi del programma agevolabile e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell'aiuto, per tutta la durata dell'investimento».
Infine, nell'ambito delle consuete verifiche, ovvero lo svolgimento dell'attività istruttoria (in cui il soggetto gestore può richiedere ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati), Invitalia procede alla rideterminazione dei costi agevolabili, al fine di valutare l'eventuale conseguimento da parte dell'impresa beneficiaria di utili inaspettati anche in relazione a periodi di prezzi estremamente elevati dell'elettricità o del gas e delle conseguenti agevolazioni concedibili.
L'applicabilità delle disposizioni sopra descritte è, comunque, subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea ed alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.
Fonte: Decreto MISE 12 agosto 2022
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