martedì 11/10/2022 • 12:14
Non sono definibili le controversie nelle quali sia stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente e sia stato rigettato l’appello dello stesso contro tale statuizione, risultando pertanto l’Agenzia delle Entrate integralmente vittoriosa nei gradi di merito.
redazione Memento
Con la sentenza del 10 ottobre 2022 n. 29343, la Corte di Cassazione respinge l'istanza con la quale il ricorrente ha chiesto la sospensione del procedimento per avvalersi della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Suprema Corte (art. 5 L. 130/2022, c.d. Riforma del processo tributario). Nel dettaglio, la recente riforma del processo tributario prevede che la sospensione, su apposita richiesta del contribuente, si applichi alle controversie definibili (art. 5 c. 10 L. 130/2022). Queste ultime coincidono con le controversie tributarie pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di valore non superiore a: 100.000 euro e nelle quali l'Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; 50.000 euro, nelle quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito. Secondo la Corte di Cassazione, nel caso di specie, ricorre il requisito cronologico della pendenza e quello di valore (inferiore a 50.000 euro) della lite, invece, difetta quello relativo all'esito dei giudizi di merito, atteso che il contribuente è rimasto soccombente in appello, essendo stata rigettata integralmente la sua impugnazione, dopo che in primo grado il suo ricorso era stato dichiarato inammissibile, in quanto tardivo. Infatti, non avendo il legislatore distinto in alcun modo l'esito processuale dei giudizi di merito da quello sostanziale, ma avendo preso in considerazione esclusivamente la soccombenza dell'Amministrazione, anche la declaratoria di inammissibilità, nel caso di specie per la tardività del ricorso introduttivo, integra un'ipotesi di soccombenza processuale del contribuente, rilevante ai fini dell'individuazione delle controversie definibili (art. 5 c. 1 e 2 L. 130/2022). Pertanto, secondo la Cassazione, il giudizio non deve essere sospeso, essendo stata vittoriosa l'Amministrazione in entrambi i gradi di merito. Può quindi formularsi il principio secondo cui non rientrano tra le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione definibili ai sensi dell'art. 5 c. 1 e 2 L. 130/2022 quelle nelle quali sia stato dichiarato inammissibile (segnatamente per tardività) il ricorso introduttivo del contribuente e sia stato rigettato l'appello dello stesso contribuente contro tale statuizione, risultando pertanto l'Agenzia delle Entrate integralmente vittoriosa in ambedue i gradi di merito. Fonte: Cass. 10 ottobre 2022 n. 29343
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