Con la risposta dell'11 ottobre 2022 n. 498, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di IVA su cessioni di beni da parte di un soggetto passivo sammarinese nei confronti di acquirenti italiani.
Nel dettaglio, viene chiesto all'Agenzia delle Entrate:
nel caso in cui un venditore sammarinese effettui un trasporto di beni verso un cessionario italiano non operante nell'esercizio di imprese, arti o professioni ricevendo il pagamento per il tramite del trasportatore e quindi condizionando la consegna, così come l'effetto traslativo reale, al pagamento, se lo stesso fornitore sia tenuto al pagamento dell'IVA applicabile nel Paese di destinazione del bene;
nel caso in cui la vendita a distanza da parte di un fornitore sammarinese a favore di un cessionario italiano non operante nell'esercizio di imprese, arti o professioni avvenga senza la consegna e/o il trasporto a cura del venditore in territorio italiano, se il fornitore sia tenuto al pagamento dell'IVA applicabile nel Paese di destinazione del bene.
Quanto al primo quesito, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, in generale, nel caso di una vendita a distanza effettuata da un fornitore sammarinese ad un acquirente non soggetto passivo italiano, l'imposta andrà applicata in Italia, se (art. 15 DM 21 giugno 2021):
il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di acquirenti non soggetti passivi italiani per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro o abbia superato tale ammontare nell'anno in corso;
pur non avendo superato la soglia dei 28.000 euro, il cedente opti per la tassazione in Italia.
Nelle ipotesi sopra menzionate in cui le operazioni risultano territorialmente rilevanti in Italia, il venditore dovrà nominare un rappresentante fiscale in Italia (art. 17 DPR 633/72) e applicare l'imposta italiana nei modi ordinari.
Laddove, invece, il contribuente si trovi sotto la soglia descritta e non intenda optare per la tassazione a destinazione, potrà assoggettare le vendite a distanza all'imposta sammarinese.
In ogni caso, non incide sulla territorialità dell'imposta il momento di effettuazione dell'operazione, rilevante ai fini dell'esigibilità dell'imposta.
Si ricorda, inoltre, che in tema di acquisti e cessioni intracomunitarie, il pagamento del prezzo assume rilevanza ai fini della definizione del momento di effettuazione dell'operazione solo laddove sia antecedente all'inizio del trasporto o della spedizione, cosa che non si verifica nel caso in questione.
Peraltro, in mancanza di clausole contrattuali di segno contrario e di indicazioni circa la natura reale o estimatoria dei negozi oggetto delle operazioni, gli effetti traslativi si verificano, di norma, nel momento antecedente alla spedizione.
Laddove gli effetti traslativi, per una specifica clausola contrattuale o per la natura del negozio, si verifichino successivamente alla consegna, l'imposta potrà essere versata in quel momento, non modificandosi tuttavia il luogo dell'imposizione.
Quanto, invece, al secondo quesito, l'Agenzia delle Entrate precisa che, in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore, l'operazione non può qualificarsi come vendita a distanza e ricade, pertanto, nell'ambito di applicazione dell'art. 13 c. 2 DM 21 giugno 2021, disciplinante le cessioni nei confronti di privati, con conseguente assoggettamento ad IVA nella Repubblica di San Marino.
Fonte: Risp. AE 11 ottobre 2022 n. 498