martedì 11/10/2022 • 06:00
Per l'INL, non ci sono ragioni che impediscono al soggetto referente per le comunicazioni di effettuare gli adempimenti comunicativi per conto delle altre imprese retiste, anche se non riveste contemporaneamente il ruolo di co-datore dello specifico rapporto.
redazione Memento
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Un'impresa retista, individuata nell'ambito di un contratto di rete quale impresa referente per le comunicazioni dei rapporti di lavoro in codatorialità (art. 2, c. 2, DM 205/2021) può effettuare le comunicazioni telematiche mediante la modulistica UNIRETE, pur non essendo essa stessa co-datore.
È quanto chiarito dalla Nota INL n. 2015 pubblicata il 10 ottobre 2022.
La disciplina di riferimento
Come noto, il DM 205/2021 ha individuato due distinti soggetti che vengono coinvolti in occasione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro in codatorialità:
Oltre a queste due figure vi sono, poi, tutte le imprese appartenenti alla rete che assumeranno il ruolo di co-datore rispetto al rapporto di lavoro oggetto di comunicazione telematica.
I nuovi chiarimenti dell'Ispettorato
L'INL, interrogato sul punto, ha precisato che, dal punto di vista normativo, non sussistono ragioni che impediscano al soggetto referente per le comunicazioni di effettuare gli adempimenti comunicativi per conto delle altre imprese retiste, pur non rivestendo contemporaneamente anche il ruolo di co-datore dello specifico rapporto. “Del resto – è spiegato nella Nota - il ruolo di referente per le comunicazioni non implica un'assunzione specifica di obblighi e di diritti inerenti il singolo rapporto ma unicamente l'onere di effettuare le comunicazioni telematiche per conto della rete”.
Inoltre, l'Ispettorato ha precisato che tra i soggetti che possono essere individuati quali referenti per le comunicazioni telematiche, rientrano anche la c.d. rete soggetto, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle imprese retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria.
Come procedere operativamente
Considerato che l'attuale modello UNIRETE prevede un'apposita sezione “1a codatori”, nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati) e deve essere indicato, tra questi ultimi, mediante apposito “flag”, il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi:
Fonte: Nota INL 10 ottobre 2022 n. 2015
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