A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con il DM 13 agosto 2022 n. 147 vengono modificati i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (art. 13, c. 6, L. 247/2012).
La disciplina è regolata dal DM 10 marzo 2014 n. 55, sul quale il nuovo decreto interviene a modifica e, per quanto concerne le tabelle dei compensi, ad integrale sostituzione.
Si segnala che:
l'entrata in vigore del decreto è prevista per il 23 ottobre 2022;
le disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022.
A chi si applica il regolamento?
Il regolamento oggetto di modifica (DM 10 marzo 2014 n. 55) disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge.
Anche in caso di determinazione contrattuale del compenso, rimane ferma la disciplina del rimborso spese.
Nel dettaglio, quali sono le modifiche?
1. Espressione “di regola” nella determinazione del compenso
L'uso della locuzione “di regola” presente nel testo del decreto crea disparità di trattamento. Al fine di evitare tale situazione e per garantire l'applicazione uniforme della disciplina parametrica, viene eliminata l'espressione “di regola” quando ricorre all'interno del decreto che regola i parametri.
2. La disciplina dei rimborsi spese: 15% del compenso totale
La disciplina relativa ai rimborsi spese prevede che il compenso dell'avvocato sia proporzionato all'importanza dell'opera.
Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto in materia di rimborso spese per trasferta.
3. Parametri per la determinazione dei compensi in sede giudiziale
Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Il giudice tiene conto dei valori medi previsti, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50% o diminuiti in ogni caso non oltre il 50%.
Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali è ulteriormente aumentato fino al 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo:
nella misura del 30%, fino a un massimo di 10 soggetti;
nella misura del 10% per ogni soggetto oltre i primi 10, fino a un massimo di 30.
Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato con una maggiorazione del 20% su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.
I parametri previsti dalla Tabella 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.
Il compenso è liquidato per fasi. Il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.
Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.
Nel caso di dichiarata responsabilità processuale, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75% rispetto a quello altrimenti spettante.
Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50%.
Nel caso di giudizi innanzi al TAR e al Consiglio di Stato, il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato fino al 50% quando sono proposti motivi aggiunti.
Quando è proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20%.
I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle Tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare.
Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato:
è dovuto il compenso previsto dalla Tabella 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio;
è dovuto il 50% del compenso relativo alla fase decisionale.
Nei giudizi davanti alla Corte di Cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50% quando è depositata memoria.
Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla Tabella 20-bis possono essere ridotti fino al 50%.
Nel caso di reclamo in Corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla Tabella 12.
Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.
4. Modifiche alla disciplina dei parametri relativi all'attività penale
Anche per l'attività penale, il giudice tiene conto dei valori medi, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50% ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50%.
Nel caso di procedimento di mediazione o di procedura di negoziazione assistita, qualora si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione di negoziazione sono aumentati del 30%.
5. Affari di valore superiore alla soglia di € 520.000
Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a € 520.000, il compenso è liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla Tabella 25.
6. Pattuizione dei compensi a tempo
Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a 30 minuti.
Fonte: DM 13 agosto 2022 n. 147