La riduzione delle forniture di gas naturale, conseguente alla crisi russo-ucraina, potrebbe comportare, nei prossimi mesi invernali, temporanee interruzioni nella fornitura di energia elettrica presso i consumatori finali considerati disalimentabili. A fronte di tale pericolo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha definito le procedure emergenziali che i soggetti esercenti servizi di pubblica utilità possono attivare al fine di garantire la continuità dell'approvvigionamento dei propri depositi privati a servizio di gruppi elettrogeni di soccorso, qualora dovessero registrarsi contestuali criticità nell'alimentazione elettrica pubblica e nella distribuzione dei carburanti dai depositi fiscali e commerciali.
In particolare, con la Circolare n. 36 del 7 ottobre 2022 sono state individuate le prescrizioni che i predetti soggetti sono tenuti a osservare in caso di scorte d'emergenza ubicate presso un deposito commerciale di terzi ovvero ubicate presso un deposito privato.
Scorte d'emergenza ubicate presso un deposito commerciale di terzi
Il proprietario del gasolio usato come carburante, in qualità di depositante, è tenuto a fornire all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito commerciale la comunicazione di inizio attività prevista dall'art. 25, comma 6-ter, D.Lgs. 504/95.
L'esercente il deposito è, a sua volta, tenuto a fornire, al medesimo Ufficio, apposita comunicazione recante l'elenco dei serbatoi la cui attività risulta, di fatto, temporaneamente sospesa, per via della destinazione dello stoccaggio a scorte di emergenza nonché la copia del predetto contratto di conto deposito. Ciò al fine di evitare l'applicazione delle disposizioni relative all'inoperatività (art.1, comma 1078, L. 178/2020).
In presenza delle due predette comunicazioni, da formalizzarsi, ove non già fatto, entro trenta giorni dal 7 ottobre 2022, durante il periodo di validità del contratto di conto deposito, la capacità dei serbatoi destinati allo stoccaggio di scorte di emergenza di gasolio è esclusa dal computo dell'indice di rotazione mensile per procedere alla valutazione di inoperatività
L'estrazione del gasolio del soggetto depositante verso i suoi depositi privati sarà effettuato dall'esercente il deposito commerciale con la scorta dell'eDAS.
La cessazione, per qualsiasi motivo, del contratto di conto deposito e, quindi, dell'attività di depositante da parte della Società sarà comunicato dalla stessa al predetto Ufficio delle dogane territorialmente competente sull'impianto.
Scorte d'emergenza ubicate presso un deposito privato
Nel caso in cui la Società o l'Ente pubblico sia titolare di una pluralità di depositi privati ed intenda utilizzarne uno quale “hub” di smistamento per gli altri, laddove risulti impossibile l'approvvigionamento tempestivo tramite i depositi commerciali o fiscali, il predetto soggetto è tenuto preventivamente a formulare apposita istanza all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito privato in cui ha ubicato le scorte d'emergenza e, per conoscenza, alla relativa Direzione territoriale e alla scrivente Direzione Accise - Energie e Alcoli. La Circolare individua, inoltre, i documenti da allegare all'istanza.
Affinché l'istanza sia ammissibile, il deposito privato di smistamento deve avere capacità superiore a 25 mc e deve essere, pertanto, munito di licenza di esercizio e del relativo registro di carico e scarico. In particolare, al fine di assolvere correttamente alla predetta funzione di “hub” emergenziale, il predetto soggetto è tenuto ad utilizzare come deposito privato di smistamento quello di maggiore capacità tra quelli posseduti.
Previa autorizzazione della Direzione centrale Accise, Energie ed Alcoli - valida esclusivamente finché sussista la condizione di instabilità - l'Ufficio delle dogane competente vidima un numero di DAS cartacei pari a quelli che saranno specificati nella medesima autorizzazione, con prestampato il codice ditta del deposito privato di smistamento mittente. I DAS cartacei dovranno essere utilizzati solo in casi di comprovate difficoltà nell'approvvigionamento da depositi commerciali e fiscali ed esclusivamente per trasferimenti verso i propri depositi privati, effettuati dal vettore e tramite le autobotti debitamente elencati. Presso il deposito privato mittente il predetto soggetto deve tenere un registro dei DAS cartacei emessi e di quelli annullati.
Al termine del periodo di potenziali crisi nell'approvvigionamento, il soggetto è tenuto, infine, a fornire comunicazione ai medesimi Uffici destinatari dell'istanza originaria. A seguito della comunicazione, l'autorizzazione è revocata ed i DAS cartacei residui sono restituiti all'Ufficio competente e dallo stesso distrutti. I depositi privati della Società tornano ad essere riforniti esclusivamente da depositi fiscali o commerciali, previa emissione dell'e-DAS.
Fonte: Circ. ADM 7 ottobre 2022 n. 36