lunedì 10/10/2022 • 06:00
È stato firmato il Decreto che stabilisce nuovi limiti e orari per gli impianti a gas: il periodo di accensione è ridotto di un'ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni.
redazione Memento
Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato sul proprio sito il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale. Nuove regole Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un'ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio. I valori di temperatura dell'aria sono ridotti di un grado. I Comuni, però, hanno facoltà, con proprio provvedimento motivato, di autorizzare l'accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta. Date di accensione e spegnimento L'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti: 1) Zona A (Lampedusa, Porto Empedocle): ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo; 2) Zona B (Agrigento, Reggio Calabria, Messina, Trapani e alcuni comuni della Sardegna): ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo; 3) Zona C (Napoli, Imperia, Cagliari, gran parte della Puglia): ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; 4) Zona D (Genova, Firenze, Foggia, Roma, Ancona, Oristano e gran parte di Toscana, Umbria, Lazio, Campania): ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile; 5) Zona E (Aosta, Torino, Milano, Bologna, la pianura padana, la dorsale appenninica, l'Aquila e la Basilicata): ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; 6) Zona F (Belluno, Cuneo, i comuni dell'arco alpino e alcuni comuni dell'Abruzzo): nessuna limitazione. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. Eccezioni Le riduzioni hanno delle esenzioni: non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili. Vademecum Al fine di agevolare l'applicazione delle nuove disposizioni, ENEA pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio renderanno disponibile ai condomini entro 10 giorni dalla sua pubblicazione. Fonte: DM MITE 6 ottobre 2022
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