sabato 08/10/2022 • 06:00
La decisione di messa in liquidazione e cancellazione del soggetto passivo dal registro fa sorgere l'obbligo di rettificare la detrazione dell'IVA assolta e relativa all'acquisto di beni o servizi destinati alla produzione di beni d'investimento.
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Nella vicenda Vittamed technologijos (C-293/21, sentenza del 6 ottobre 2022) la Corte di Giustizia ha ritenuto che gli artt. da 184 a 187 Dir. IVA 2006/112/CE debbano interpretarsi nel senso che un soggetto passivo sia obbligato a rettificare le detrazioni dell'IVA assolta a monte e relative all'acquisto di beni o servizi destinati a produrre beni d'investimento se, in seguito alla decisione (del proprietario o dell'azionista unico) di mettere in liquidazione la società, con conseguente ottenimento di cancellazione dal registro dei soggetti passivi, i beni d'investimento creati non siano stati utilizzati e né lo saranno mai nell'ambito delle attività economiche soggette ad imposta. Inoltre, i motivi che consentono di giustificare la decisione di messa in liquidazione del soggetto passivo (quali le perdite in costante aumento, l'assenza di attività economica prevista ed i dubbi dell'azionista circa la redditività societaria), con conseguente rinunzia all'attività economica soggetta ad imposta, non incideranno sull'obbligo di quest'ultimo di procedere alla rettifica delle detrazioni, se tale soggetto non abbia più l'intenzione, in termini definitivi, di utilizzare i beni d'investime...
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