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lunedì 10/10/2022 • 06:00

Fisco Soggetti IRES e Partite IVA

Entro il 15 ottobre l'invio della comunicazione delle opzioni bonus edilizi

I soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere le comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito entro il 15 ottobre 2022 per le spese agevolate sostenute nel 2021.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La comunicazione delle opzioni di cessioni/sconto in fattura (di cui all'art. 121 DL 34/2020) relative alle detrazioni edilizie spettanti a fronte di spese sostenute nell'anno 2021 (e della cessione “differita” delle rate residue non ancora fruite a fronte di spese sostenute nell'anno 2020) deve essere trasmessa entro il prossimo 15 ottobre 2022 per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA: tale termine tiene conto dell'ultima proroga contenuta nell'art. 10-quater DL 4/2022, come modificato dall'art. 29-ter c. 1 DL 17/2022 convertito dalla L. 34/2022.

Ambito soggettivo e oggettivo

La citata proroga del termine al 15 ottobre 2022, della trasmissione telematica della comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2021 (oltre che per le rate residue riferite a spese 2020), coinvolge esclusivamente i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022: per gli altri soggetti il termine ultimo rimane fissato al 29 aprile 2022.

La proroga non si applica a:

  • condomini;
  • società semplici prive di partita IVA;
  • persone fisiche prive di partita IVA.

E nemmeno a tutti i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, relativamente alle spese sostenute nel periodo di imposta a cavallo degli anni solari 2021/2022, il cui termine ultimo per trasmettere le relative comunicazioni di opzione è fissato al 16 marzo 2023 (in questo caso nel campo “Periodo di sostenimento della spesa” del Quadro A del modello di Comunicazione delle opzioni andrà indicato “2022”).

Vanno comunicate le opzioni di cessione della detrazione o di sconto in fattura che scaturiscono dal sostenimento di spese per interventi sulle unità immobiliari o per interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici nell'ambito dei bonus edilizi (superbonus 110%, bonus facciate e bonus edilizi “minori”).

La mancata comunicazione delle opzioni (cessione/sconto in fattura) entro il predetto termine determina un'unica strada percorribile: la possibilità di fruire delle detrazioni edilizie (rata 2020 e/o 2021) direttamente nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2021 (REDDITI 2022).

Procedura da seguire

Diverse possono essere i canali di trasmissione della comunicazione in relazione all'unità su cui è stato effettuato l'intervento:

  • la comunicazione può essere trasmessa utilizzando la procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate per gli interventi sulle singole unità immobiliari;
  • la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate per interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici.

Asseverazione e visto di conformità

Per gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al Super ecobonus del 110% la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura può essere inviata all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione che i tecnici abilitati hanno trasmesso all'ENEA insieme alla polizza di assicurazione e copia del documento di riconoscimento.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Super sismabonus del 110% i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico devono asseverare (con deposito presso lo sportello unico competente) l'efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio e attestare altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per i bonus edilizi del 50% e del 65% è necessaria l'asseverazione della congruità delle spese sostenute attestando il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono e al loro insieme.

Altro tassello necessario per poter trasmette la comunicazione in oggetto è il rilascio del visto di conformità: nel mondo dei citati crediti edilizi deve essere rilasciato anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. In particolare, si avrà che il soggetto tenuto alla trasmissione della comunicazione varia in base all'unità su cui viene effettuato l'intervento:

  • per gli interventi sulle unità immobiliari, la comunicazione deve essere trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  • per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione può essere trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall'amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

La Legge di Bilancio 2022 esonera dall'obbligo del rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità della spesa in caso di cessione del credito o di sconto in fattura i seguenti interventi (eccezion fatta per gli interventi relativi al bonus facciate):

  • per le opere classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell'art. 6 TU o della normativa regionale;
  • per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a € 10.000, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio.

Si rammenta che per i bonus edilizi “minori” per interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000 o in edilizia libera (eccezione fatta per il bonus facciate), eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio la comunicazione va trasmessa:

  • dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario per gli interventi sulle unità immobiliari;
  • dall'amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici.

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