venerdì 07/10/2022 • 10:48
Con il Comunicato stampa del 6 ottobre 2022, il CNDCEC prende atto con favore della pubblicazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti sulle novità in tema di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei Decreti Aiuti e Aiuti-bis.
redazione Memento
Dopo le modifiche introdotte dal Decreto Aiuti-bis sulla responsabilità solidale del cessionario solo in caso di dolo o colpa grave, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Elbano de Nuccio, comunica di aver attivato una solida interlocuzione con i vertici dell'Agenzia delle Entrate al fine di superare le incertezze interpretative che hanno determinato un sostanziale stallo nella circolazione dei crediti connessi ai bonus edilizi. Secondo il Presidente, la Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E, è apprezzabile in quanto fornisce chiarimenti più dettagliati e aggiornati conseguenti alle modifiche previste dal Decreto Aiuti-bis che si auspica possano, finalmente, rassicurare gli operatori e le banche. Quanto al concetto di colpa grave, il Consigliere Nazionale delegato all'area fiscale, Salvatore Regalbuto, ricorda che l'Agenzia ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini macroscopici, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l'acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta o di sua palese contraddittorietà. Per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è apprezzabile anche l'intervento dell'Agenzia delle Entrate per contestualizzare gli indici per la valutazione della sussistenza o meno della necessaria diligenza da parte dei cessionari dandone una più specifica chiave di lettura corredata da esempi che ne chiariscono meglio le ricadute operative. Ulteriormente apprezzabili sono: i chiarimenti relativi alla possibilità di apportare correzioni alle comunicazioni già presentate mediante l'utilizzo di un indirizzo PEC messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; la remissione in bonis per le comunicazioni i cui termini di invio sono scaduti il 29 aprile 2022 e che, sostanzialmente, vengono riaperti fino al 30 novembre 2022 con il pagamento di una modesta sanzione; i chiarimenti in merito alla cessione dei crediti da parte delle banche ai correntisti professionali che saranno esentati da responsabilità acquisendo la documentazione già prodotta alle banche medesime. Fonte: Comunicato stampa CNDCEC 6 ottobre 2022
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