venerdì 07/10/2022 • 10:48
Il CNDCEC, con l'informativa n. 93 del 6 ottobre 2022, dichiara di portare avanti l'individuazione della formazione obbligatoria per l'albo dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza.
redazione Memento
Nell'informativa n. 93 del 6 ottobre 2022, il presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, ha dichiarato che il Consiglio sta lavorando per definire gli elementi necessari della corretta individuazione della formazione obbligatoria per l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (di cui all'art. 356 D.Lgs. 14/2019). Si ricorda che, con il DM 3 marzo 2022, il Ministero della Giustizia ha pubblicato il regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei suddetti soggetti, disciplinando, all'art. 4, le modalità di iscrizione all'albo. La domanda di iscrizione, subordinata al possesso dei requisiti professionali e di onorabilità, deve essere sottoscritta con firma digitale e inoltrata in modalità telematica al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia. L'attuazione di tale regolamento, tuttavia, è subordinata all'approvazione entro 6 mesi del decreto dirigenziale finalizzato a definire le specifiche tecniche necessarie per la presentazione in via telematica della domanda; pertanto, al momento, non è possibile richiedere l'iscrizione a tale albo e si chiede di non diffondere informazioni in merito alla successiva validità di eventi formativi per l'assolvimento degli obblighi formativi previsti dall'albo stesso. A tal proposito, si evidenzia che i corsi accreditati dal CNDCEC sono attualmente validi per la formazione obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e per la formazione già riconosciuta come equipollente. Nel dettaglio, la partecipazione alle attività formative accreditate dal Consiglio Nazionale è ritenuta equipollente ai fini: dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali (D.Lgs. 39/2010); dell'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali (DM 15 febbraio 2012); dell'iscrizione e del mantenimento dell'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (DM 24 settembre 2014); dell'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti (art. 3 c. 3 DL 118/2021). Fonte: Informativa CNDCEC 6 ottobre 2022 n. 93
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