venerdì 07/10/2022 • 03:00
L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello, fornisce un chiarimento in merito alla valutazione antiabuso di un'operazione di scissione preceduta da un conferimento.
redazione Memento
Affinché non sia ravvisabile la sussistenza di profili elusivi , occorre che la scissione non sia , di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e l'assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale, attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di "mero godimento", non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale proprio della scissione. È quanto chiarito dall' Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 6 ottobre 2022 n. 496, pubblicata ieri, in tema di valutazione antiabuso di un'operazione di scissione preceduta da un conferimento ai sensi dell'art.177 c. 2 TUIR. Il Fisco ha ricordato che la scissione è un'operazione fiscalmente neutrale , e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie - che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato - non determina fisiologicamente la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa . In particolare, i plusvalori relativi alle componenti patrimoniali attribuite alla/e società beneficiaria/e, mantenute provvisoriamente latenti per effetto dell'operazione di scissione, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui dette componenti fuoriusciranno, secondo le modalità ordinariamente previste, dal regime d'impresa. L'Agenzia, intervenendo in merito al caso societario rappresentato, evidenzia come condizione essenziale riguardo la non elusività della fattispecie è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva prosecuzione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società (beneficiaria) partecipante all'operazione. Il giudizio favorevole circa la natura non elusiva dell'operazione deve, in ogni caso, ritenersi subordinato alla condizione che nessun asset societario sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che dalle beneficiarie non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia). FONTE: Risp. AE 6 ottobre 2022 n. 496
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