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venerdì 07/10/2022 • 06:00

Fisco Agenzia delle Entrate

Stabilite le regole per la cessione e la tracciabilità dei tax credit energia e gas

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate vengono estese le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici nei decreti “Aiuti”.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Premessa

I decreti-legge Aiuti, Aiuti-bis e Aiuti-ter hanno riconosciuto alle imprese alcuni tax credit per le spese sostenute nel 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti:

  1. credito d'imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l'attività della pesca (secondo trimestre del 2022), di cui all'articolo 3-bis del DL n. 50/2022, pari al 20% delle spese sostenute;

  2. credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui all'articolo 6, comma 1, del DL n. 115/2022, pari al 25% delle spese sostenute;

  3. credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n. 115/2022, pari al 25% delle spese sostenute;

  4. credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all'articolo 6, comma 3, del DL n. 115/2022, pari al 15% delle spese sostenute;

  5. credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all'articolo 6, comma 4, del DL n. 115/2022, pari al 25% delle spese sostenute;

  6. credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all'articolo 7 del DL n. 115/2022, pari al 20% delle spese sostenute.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30 giugno 2022 prot. n. 253445 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Estensione delle disposizioni attuative

Le citate disposizioni direttoriali si applicano anche ai seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta a favore delle imprese esercenti l'attività della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel secondo trimestre del 2022, di cui all'articolo 3-bis del DL n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

- credito d'imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022, di cui all'articolo 6, comma 1, del DL n. 115/2022, convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e successive modificazioni;

- credito d'imposta a favore delle imprese gasivore, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre del 2022, di cui all'articolo 6, comma 2, del citato DL n. 115/2022;

- credito d'imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022, di cui all'articolo 6, comma 3, del citato DL n. 115/2022;

- credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle gasivore, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre del 2022, di cui all'articolo 6, comma 4, del citato DL n. 115/2022;

- credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022, di cui all'articolo 7 del citato DL n. 115/2022.

Modalità e termini di utilizzo dei tax credit

I crediti d'imposta di cui alle precedenti lettere a) e f) sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2022 mentre gli altri crediti d'imposta sono utilizzabili entro il 31 marzo 2023.

Rimane aperta la strada della cessione del credito a terzi alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);

  • in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;

  • il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini;

  • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con il provvedimento in commento.

Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi.

Per consentire l'acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d'imposta sopraindicati, il provvedimento in commento ha approvato:

  • il nuovo “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta”;

  • le istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.

FONTE: Provv. AE 6 ottobre 2022 n. 376961

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