venerdì 07/10/2022 • 06:00
Rientrano nella nozione di concessione di credito anche i servizi forniti da una sub-partecipante in base ad un contratto di sub-partecipazione beneficiando così del regime di esenzione IVA (CGUE, O. Fundusz Inwestycyjny, C-250/21, sentenza del 6 ottobre 2022).
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L'art. 135, par. 1, lett. b), della Direttiva IVA 2006/112/CE riconosce l'esenzione IVA ai servizi di concessione del credito. Rientrano in tale nozione anche i servizi forniti da un sub-partecipante in base ad un contratto di sub-partecipazione, consistenti nella messa a disposizione del cedente di un contributo finanziario in cambio del versamento dei proventi dei crediti specificati in tale contratto, i quali rimangono nel patrimonio del cedente. Il fatto che un sub-partecipante non abbia il diritto di rivalersi verso il cedente in caso di inadempimento dei debitori dei crediti i cui proventi gli vengono trasferiti e il fatto che i titoli di credito rimangano nel patrimonio del cedente, o ancora che l'origine del capitale che sarà utilizzato per soddisfare il sub-partecipante sia menzionata nel contratto di sub-partecipazione, non pregiudicano la natura essenziale di un'operazione consistente nel finanziare i prestiti iniziali. Tale interpretazione della nozione di concessione del credito (art. 135, par. 1, lett. b), che non rimette in discussione il principio di neutralità dell'IVA, è conforme all'obiettivo perseguito da tale disposizione: evitare un aumento del costo del cred...
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