venerdì 07/10/2022 • 06:00
Rientrano nella nozione di concessione di credito anche i servizi forniti da una sub-partecipante in base ad un contratto di sub-partecipazione beneficiando così del regime di esenzione IVA (CGUE, O. Fundusz Inwestycyjny, C-250/21, sentenza del 6 ottobre 2022).
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L'art. 135, par. 1, lett. b), della Direttiva IVA 2006/112/CE riconosce l'esenzione IVA ai servizi di concessione del credito. Rientrano in tale nozione anche i servizi forniti da un sub-partecipante in base ad un contratto di sub-partecipazione, consistenti nella messa a disposizione del cedente di un contributo finanziario in cambio del versamento dei proventi dei crediti specificati in tale contratto, i quali rimangono nel patrimonio del cedente. Il fatto che un sub-partecipante non abbia il diritto di rivalersi verso il cedente in caso di inadempimento dei debitori dei crediti i cui proventi gli vengono trasferiti e il fatto che i titoli di credito rimangano nel patrimonio del cedente, o ancora che l'origine del capitale che sarà utilizzato per soddisfare il sub-partecipante sia menzionata nel contratto di sub-partecipazione, non pregiudicano la natura essenziale di un'operazione consistente nel finanziare i prestiti iniziali. Tale interpretazione della nozione di concessione del credito (art. 135, par. 1, lett. b), che non rimette in discussione il principio di neutralità dell'IVA, è conforme all'obiettivo perseguito da tale disposizione: evitare un aumento del costo del credito al consumo (Cfr. CGUE, Skandinaviska, C-540/09, sentenza del 10 marzo 2011).
Onerosità della prestazione di servizi
Anche di recente, la Corte di Giustizia (Hedqvist, C-264/14, sentenza del 22 ottobre 2015) ha ribadito che una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, con conseguente assoggettamento ad IVA, se esiste un nesso diretto tra il servizio prestato ed il controvalore ricevuto dal soggetto passivo, ossia quando sussista uno scambio di reciproche prestazioni ed il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario
Così se in un contratto di su-partecipazione, il sub-partecipante ed il cedente assumano obblighi reciproci (il primo mette a disposizione del cedente un contributo finanziario ed il secondo si impegna a trasferire al “sub” i proventi dei crediti previsti in contratto), si concretizzerà il cd. nesso diretto dell'operazione, dando vita ad una prestazione onerosa ed in quanto tale assoggettabile ad IVA. Sarà allo stesso modo irrilevante il fatto che, ai fini propri dell'onerosità di una prestazione, la retribuzione non assuma la forma del versamento di una provvigione o del pagamento di spese specifiche.
Allo stesso tempo va ricordato che non si realizza una prestazione “onerosa” qualora un operatore acquisti, a proprio rischio, crediti in sofferenza ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore nominale e la differenza tra quest'ultimo ed il prezzo di acquisto rifletta il valore economico effettivo dei crediti medesimi al momento della loro cessione (CGUE, GFKL Financial Service, C-93/10).
L'esenzione IVA della concessione di credito
Fermo restando che la designazione delle esenzioni IVA costituisce una deroga al principio generale per cui l'imposta è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, ciò non deve cozzare con il principio di neutralità (CGUE, Franck, C-801/19, sentenza del 17 dicembre 2020).
Quanto all'art. 135, par. 1, lett. b), Direttiva IVA 2006/112/CE, la concessione di credito dev'essere intesa quale messa a disposizione di un capitale dietro corrispettivo (Franck, C-801/19). Se tale remunerazione è realizzata mediante il pagamento di interessi, altre forme di corrispettivo non possono impedire che un'operazione sia qualificata come concessione del credito. Infatti il finanziamento anticipato dell'acquisto di merci a fronte di una maggiorazione dell'importo rimborsato dal beneficiario di tale finanziamento costituisce un'operazione finanziaria assimilabile alla concessione di credito, risultando pertanto esente dall'IVA (CGUE, Vega International Car Transport and Logistic, C-235/18, sentenza del 15 maggio 2019).
Inoltre le operazioni esenti (ai sensi dell'art. 135) sono definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non in funzione del prestatore o destinatario del servizio: non ci sarà così una dipendenza dallo status dell'entità che fornisce tali servizi.
Per la CGUE (Franck, C-801/19), l'espressione “concessione (…) di crediti” non può limitarsi ai soli prestiti e crediti concessi da organismi bancari e finanziari.
I tratti salienti della vicenda
Un fondo di cartolarizzazione non standardizzato, con sede in Polonia, in previsione di procedere alla stipula di contratti di sub-partecipazione con banche o fondi d'investimento, presentava istanza d'interpello al Ministro delle Finanze al fine di determinare se le prestazioni che doveva fornire in qualità di sub-partecipante potessero beneficiare (o meno) del regime di esenzione IVA alla luce del diritto nazionale polacco. Ma ad avviso dell'autorità finanziaria, le operazioni non rientravano in nessuna delle esenzioni IVA previste dalla normativa polacca siccome:
Fonte: CGUE, sentenza del 6 ottobre 2022
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