La Legge europea 2019-2020, entrata in vigore il 1° febbraio 2022, ha modificato i titoli di soggiorno per i cittadini dei Paesi extra UE, utili per accedere al c.d. Assegno di maternità dello Stato (art. 3, c. 3 lett. b), L. 238/2021).
L'INPS, pertanto, con Messaggio del 5 ottobre 2022 n. 3656, riepiloga i titoli di soggiorno che consentono l'accesso all'assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui.
Assegno di maternità dello Stato: cosa sapere
L'assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui, anche detto "Assegno di maternità dello Stato", è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall'INPS (art. 75 D.Lgs. 151/2001).
La prestazione spetta:
alla madre, anche adottante;
al padre, anche adottante;
agli affidatari preadottivi;
all'adottante non coniugato;
al coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva;
agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
A quanto ammonta?
Per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento spetta un assegno il cui importo viene rivalutato annualmente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l'INPS pubblica ogni anno sul proprio sito.
Per l'anno 2022 l'assegno è pari a € 2.183,77.
L'assegno spetta:
in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità;
in misura ridotta (quota differenziale) se l'importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell'assegno.
Quali sono i requisiti generali necessari?
I requisiti generali richiesti per il diritto all'assegno sono:
residenza in Italia;
cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea.
I nuovi titoli di soggiorno per i cittadini di Paesi extra UE
Le modifiche operate dalla Legge europea impattano sui titoli di soggiorno che consentono l'accesso alla prestazione per i cittadini extracomunitari.
Alla luce di quanto disposto, è stata ampliata la categoria di cittadini di Paesi terzi all'Unione europea che possono accedere all'assegno.
In particolare, hanno diritto all'assegno in questione le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari):
familiari titolari di carta di soggiorno (art. 10 D.Lgs. 30/2007), “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea”;
familiari titolari di carta di soggiorno (art. 17 D.Lgs. 30/2007), “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani (art. 41, c. 1 ter, D.Lgs. 286/98);
titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Ulteriori requisiti
Per accedere alla prestazione sono inoltre previsti ulteriori requisiti, rispettivamente per la madre e per il padre.
Per la madre
Per il padre
se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;
se ha lavorato almeno 3 mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i 9 mesi;
se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto
in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell'affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda, sono necessari il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta, la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore, il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell'assegno (*)
(*) Non sono richiesti i requisiti sia dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e sia della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna deceduta.
Quando e come fare domanda?
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.
La domanda deve essere presentata alla sede INPS di competenza in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
servizio online dedicato;
Contact Center;
patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Fonte: Mess. INPS 5 ottobre 2022 n. 3656