giovedì 06/10/2022 • 10:14
La richiesta di rimborso IVA, formulata da un funzionario di un’Organizzazione internazionale per l’acquisto di beni per uso personale effettuati in Italia, può essere ammessa considerato il regime di non imponibilità previsto per le forniture di beni e le prestazioni di servizi.
redazione Memento
Con la risposta del 5 ottobre 2022 n. 495, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un dipendente di un Organismo internazionale non avente sede in Italia. Nel dettaglio, l'istante, funzionario di un Organismo internazionale con sede in uno Stato UE, rappresenta che il governo di tale Stato prevede la non imponibilità IVA degli acquisti, per uso personale, di beni e servizi di un determinato importo. Inoltre, l'istante precisa che il Ministero degli Esteri del Paese UE in cui ha sede l'Organismo internazionale provvede al rilascio di un certificato attestante il diritto all'esenzione, da esibire al cedente del bene o al prestatore del servizio per ottenere il rimborso dell'IVA corrisposta nel Paese di consumo. A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se l'acquisto di beni per uso personale effettuato in Italia nel 2021 possa fruire della non imponibilità IVA. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, precisa che per fruire della non imponibilità IVA sugli acquisti di beni per uso personale effettuati in Italia dall'istante, è necessario che lo stesso sia munito del certificato di esenzione, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro presso cui ha sede l'Organismo internazionale, da cui risulti che i beni e i servizi acquistati rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti nello Stato membro ospitante l'Organismo internazionale e che tale certificato sia conforme a quello previsto nell'Allegato II del Reg. UE 282 del 15 marzo 2011. Difatti, tale documento funge da giustificativo dell'esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) (art. 151 Dir. 2006/112/CE e art. 13 Dir. 2008/118/CE). Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Inoltre, il fornitore/depositario è tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate conferma che il certificato di cui è in possesso l'istante, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante l'Organismo internazionale, è conforme a quello previsto nel citato allegato II del Regolamento unionale, espressamente richiamato, e appare dunque idoneo ad attribuire il diritto a fruire del beneficio in esame. Fonte: Risp. AE 5 ottobre 2022 n. 495
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