giovedì 06/10/2022 • 11:32
L’aliquota IVA al 10% è applicabile agli interventi di messa in sicurezza preliminari all’attività di bonifica, a condizione che gli stessi siano inseriti nell’ambito di un intervento di bonifica approvato dalle autorità competenti. Tale aliquota si estende anche a beni e servizi correlati agli interventi.
redazione Memento
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Con la risposta del 5 ottobre 2022 n. 490, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di trattamento IVA per gli interventi di messa in sicurezza preliminari all'attività di bonifica (nn. 127 quinquies e s. tabella A parte III DPR 633/72).
Nel dettaglio, l'istante è una società immobiliare che, volontariamente, in qualità di soggetto non responsabile dell'inquinamento, ha presentato alle Autorità competenti un progetto di messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee in relazione alla contaminazione ambientale riscontrata in un sito industriale dismesso di sua proprietà.
La società chiede conferma all'Agenzia delle Entrate:
A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, precisa che per gli interventi oggetto del progetto è possibile fruire dell'aliquota IVA del 10% qualora gli stessi si inseriscano nell'ambito di un vero e proprio intervento di bonifica approvato dalle competenti autorità amministrative.
Qualora gli interventi in esame possano fruire dell'aliquota ridotta prevista per gli interventi di bonifica di aree inquinate, anche i beni relativi alla realizzazione di detti interventi potranno scontare l'IVA con applicazione dell'aliquota del 10%, sempre che si tratti di beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127 quinquies tabella A parte III DPR 633/72).
Per quanto concerne la possibilità di applicare l'aliquota IVA agevolata del 10% ai beni e servizi strettamente correlati a detti interventi, occorre valutare se tali beni e prestazioni di servizi possano qualificarsi come accessori rispetto all'operazione principale.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate precisa che una cessione di beni o una prestazione di servizi si considerano accessorie ad un'operazione principale quando (art. 12 DPR 633/72):
Peraltro, al fine di qualificare un'operazione come accessoria a un'operazione principale non è sufficiente una generica utilità dell'operazione accessoria all'attività principale, unitariamente considerata, bensì è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con l'operazione.
Pertanto, i beni e i servizi strettamente correlati agli interventi relativi al progetto acquistati dalla società istante dai propri fornitori potranno fruire dell'aliquota agevolata del 10% qualora sia riscontrabile il nesso di accessorietà di tali forniture di beni e servizi rispetto agli interventi di messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee e sempre che detti beni e servizi accessori siano forniti dal medesimo soggetto che esegue l'operazione principale.
Per quanto concerne, invece, la possibilità di chiedere ai fornitori di beni e servizi relativi agli interventi del progetto ovvero accessori a tali interventi, l'emissione di note di credito, al fine di recuperare l'IVA addebitata in eccesso, l'Agenzia delle Entrate precisa che, qualora sussistano i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10%, la società istante potrà richiedere ai propri fornitori di emettere le note di variazione in diminuzione al più tardi entro un anno dall'effettuazione di ciascuna cessione di beni/prestazione di servizi, configurandosi un'ipotesi di inesattezza della fatturazione.
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