In attesa del deposito della sentenza, la Corte Costituzionale, con Comunicato Stampa pubblicato sul proprio sito in data 5 ottobre 2022, informa di aver esaminato in camera di consiglio la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice del lavoro di Trento sulla non cumulabilità della pensione anticipata c.d. "Quota 100" con i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite di € 5.000 lordi annui (art. 14, c. 3, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019).
La Consulta ritiene la questione infondata. Per quale motivo?
Facciamo un passo indietro: da “Quota 100” a “Quota 102”
In via sperimentale per il triennio 2019-2021, è stata introdotta la pensione anticipata c.d. "Quota 100", che prevede la possibilità per gli iscritti all’AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata, di conseguire il diritto alla pensione al raggiungimento:
di un'età anagrafica di almeno 62 anni;
di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 poteva essere esercitato anche successivamente alla predetta data.
Per l’anno 2022, invece, la pensione anticipata "Quota 100" è stata sostituita dalla pensione c.d. "Quota 102": stessa ratio normativa, ma età anagrafica di accesso alla pensione differente.
La stessa prevede, infatti, per gli stessi soggetti di "Quota 100" la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento:
di un'età anagrafica di almeno 64 anni;
di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.
ll diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla suddetta data.
Questo, in sostanza, significa che l’età minima di 64 anni rimarrà tale anche nell’eventualità che si registri un aumento delle c.d. "speranze di vita" nel 2022.
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione “Quota 102”, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali INPS, che non siano già titolari di trattamento pensionistico, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti (il c.d. “cumulo gratuito"). Non possono quindi essere utilizzati i periodi assicurativi accreditati presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti.
I soggetti interessati conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal primo giorno utile trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Quali sono i dubbi di legittimità?
Il parere della Consulta si è reso necessario in relazione al divieto di cumulo della pensione anticipata con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro alcuni limiti (art. 14, c. 3, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019).
La normativa, infatti, prevede la non cumulabilità della pensione "Quota 100" ("Quota 102" per il 2022), fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.
Pertanto, la norma parametro che si assume violata è l’art. 3, c. 1, Cost., in quanto la disposizione normativa oggetto di questione di legittimità sarebbe carente di identica esenzione per i redditi da lavoro dipendente fino a € 5.000 lordi annui.
Secondo il Giudice di Trento che ha sollevato la questione, il differente trattamento previsto per il reddito da lavoro dipendente, nel caso di specie si trattava di una prestazione di lavoro intermittente, non sarebbe giustificato.
Il parere della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, in attesa di conoscere nel dettaglio le motivazioni a seguito di deposito della sentenza, ha dichiarato non fondata la questione per la non comparabilità delle situazioni di cui si discute.
Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di € 5.000 lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo.
La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato “Quota 100” impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.
Fonte: Com. Stampa C. Cost. 5 ottobre 2022