I FIA (fondi di investimento alternativi) possono beneficiare del regime di esenzione IVA. È quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate che, con una Risposta pubblicata ieri, ha fornito un chiarimento in merito alla gestione di fondi comuni di investimento.
L’Agenzia ha ricordato che la norma comunitaria prevede l'esenzione della gestione dei fondi comuni di investimento, rimandando l'individuazione della nozione di "fondo comune di investimento" alla legislazione degli Stati membri. Secondo la Corte di Giustizia Ue, rientrano nella nozione di gestione di fondi comuni d'investimento "oltre alle funzioni di gestione di portafogli" anche "i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno", in outsourcing.
Recentemente, la Corte ha altresì evidenziato che "i servizi di analisi di mercato, di monitoraggio delle prestazioni, di valutazione dei rischi, di controllo del rispetto della normativa e di esecuzione delle operazioni corrispondono a fasi successive, tutte parimenti necessarie alla realizzazione in condizioni adeguate delle operazioni di investimento". La prestazione di gestione di portafoglio è composta, infatti, "da una prestazione di analisi e di custodia del patrimonio del cliente investitore e da una prestazione di acquisto e di vendita di titoli, entrambe parimenti indispensabili per la realizzazione della prestazione complessiva".
Di contro, la Corte ha precisato che la prestazione unica di servizi di gestione fornita, per mezzo di una piattaforma informatica, appartenente ad un fornitore terzo, a favore di una società di gestione di fondi, che comprende sia fondi comuni d'investimento sia altri fondi, non può beneficiare dell'esenzione in quanto, per essere qualificati come operazioni esenti, ai sensi di tale disposizione, i servizi forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione del fondo comuni d'investimento.
L’Agenzia ha precisato che sono ricompresi nella nozione di fondi comuni di investimento gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (c.d. OICVM), che hanno per oggetto esclusivo "l'investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi". Inoltre, secondo il giudice comunitario, si qualificano come fondi comuni di investimento quelli che, pur non costituendo OICVM, "presentano caratteristiche identiche a questi ultimi ed effettuano, quindi, le stesse operazioni, o quanto meno, presentano tratti comparabili a tal punto da porsi in rapporto di concorrenza con essi". In particolare, ai fini della comparabilità di un fondo ad un OICVM, occorre che lo stesso oltre ad essere sottoposto a "vigilanza statale specifica" sia partecipato da più investitori che abbiano diritto ai benefici o sopportino il rischio connesso alla relativa gestione. Inoltre, il rendimento dell'investimento realizzato deve dipendere esclusivamente dai risultati della gestione del fondo medesimo.
FONTE: Risp. AE 5 ottobre 2022 n. 489.