giovedì 06/10/2022 • 06:00
Con la risposta a interpello 5 ottobre 2022 n. 493 l'Agenzia delle Entrate analizza il caso di contestualità di operazioni OSS dispensate dalla fatturazione e operazioni di esportazione e la loro rilevanza ai fini della qualifica di esportatore abituale e della determinazione del plafond spettante.
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Interessante risposta dell'Agenzia delle Entrate in relazione alle modalità di documentazione e registrazione delle operazioni OSS e della loro irrilevanza sia per qualificare un esportatore abituale e quantificare il relativo plafond.
Caso prospettato
Una società, iscritta al portale OSS, svolge attività di commercio elettronico indiretto esercitando attività di commercio di prodotti via internet prevalentemente rivolta a clienti privati, italiani ed esteri (UE e extra-UE) con consegna per il mezzo di autotrasportatori esterni con consegna fisica presso il domicilio dei clienti. Avendo superato nel corso del 2021 la soglia di 10.000 euro di vendite a distanza intra-unionali ha optato per il regime speciale IVA "One Stop Shop", assoggettato le operazioni all'imposizione nel Paese del cessionario, regolarmente dichiarato e versato l'imposta negli Stati Membri degli acquirenti senza detrarre l'imposta sugli acquisti, ai sensi dell'art. 74-sexies, c. 5, DPR 633/72.
La società aderendo al regime OSS:
Tuttavia, la società ha effettuato operazioni con soggetti extra-UE per un ammontare tale da consentirle di rispettare i requisiti per accedere alla qualifica di esportatore abituale e che il plafond disponibile, considerando soltanto dette operazioni, risulta essere di un valore sufficiente per il recupero del credito IVA maturato.
L'istante riteneva che tale comportamento non fosse in linea con i chiarimenti forniti nella risposta ad istanza di interpello n. 802/2021 ove, nell'ammettere le operazioni oggetto del regime OSS al calcolo dei requisiti per la definizione della qualità di esportatore abituale e alla partecipazione al plafond, escludeva che a tali operazioni si applicasse la dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 74-quinquies, c. 2, del Decreto IVA: in altri termini, la società istante sottolinea che non considerare la mancata fatturazione delle operazioni OSS pur in presenza di una dispensa da tale obbligo porterebbe come svantaggio l'impossibilità totale per i contribuenti di potersi avvalere della facoltà di acquistare quale esportatore abituale beni e servizi senza l'addebito di IVA con lettera d'intento mentre si riterrebbe di poterlo fare riferendosi al plafond indicato nella dichiarazione Italia al netto delle operazioni verso privati UE.
Il pensiero dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate sottolinea che oggetto dell'interpello è la possibilità di avvalersi della dispensa dagli obblighi previsti dal Titolo II del decreto IVA per le operazioni OSS che, pur poste in essere da un soggetto qualificato come esportatore abituale, non siano dallo stesso utilizzate per la determinazione dei requisiti necessari ad acquisire detto status e considerate ai fini della quantificazione del plafond spettante.
Nel precedente di prassi richiamato, l'Agenzia ha ammesso che un soggetto aderente al regime speciale OSS possa beneficiare, per le operazioni assoggettate a detto regime speciale, anche del regime nazionale previsto per gli esportatori abituali, laddove (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell'ambito del regime speciale unionale) continui ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.
Nei casi in cui, invece, come nella fattispecie descritta nell'istanza, le operazioni OSS non siano utilizzate ai fini del regime agevolativo nazionale, non tenendone conto per l'adozione dello stesso, non sarà necessario documentare le stesse anche in base alle regole nazionali.
Di conseguenza, il contribuente che non abbia fatturato e documentato le operazioni OSS nelle modalità ordinarie potrà nondimeno avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del plafond in ragione e nel limite delle altre operazioni che ne diano il diritto dallo stesso poste in essere nel periodo considerato.
Si avrà nella sostanza che la società:
Fonte: Risp. Interpello AE 5 ottobre 2022 n. 493
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