Entro il 31 dicembre 2022 i revisori sono tenuti ad assolvere gli obblighi formativi relativi agli anni 2020, 2021 e 2022. La Ragioneria Generale dello Stato evidenzia che il differimento del termine concesso dal decreto Milleproroghe (art. 3 c. 7 DL 183/2020) non comporta l'abrogazione del principio dell'annualità della formazione e precisa che la disposizione citata consente esclusivamente al revisore legale dei conti che non fosse in regola con i suddetti obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 di regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 2022. La disposizione stessa non consente, invece, di considerare assolti gli obblighi relativi al 2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l'intero numero di crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell'anno o negli anni precedenti.
Come noto, in ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto Milleproroghe aveva differito il termine per gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori relativi all'anno 2020 e 2021 consistenti nell'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale. Tali obblighi dunque, per effetto dell'intervento del Milleproroghe, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
Gli obblighi formativi dei revisori sono disciplinati dall'art. 5 c. 2 e 5 D.Lgs. 39/2010 ai sensi del quale gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua consistente nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Almeno metà del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio.
Per il 2022, il programma annuale di formazione è stato adottato con Det. RGS 28 gennaio 2022 n. 15812. I corsi erogati dagli enti di formazione dovranno riguardare tali materie ai fini del valido assolvimento dell'obbligo formativo previsto a carico dei revisori legali dei conti.
Più in dettaglio, si tratta delle seguenti materie:
gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionale e internazionali, disciplina della revisione legale, deontologia professionale ed indipendenza, tecnica professionale della revisione (per quanto riguarda le materie caratterizzanti);
contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, principi contabili nazionali ed internazionali, analisi finanziaria (per quanto concerne le materie di cui alle lettere da a) ad e) ex art. 4, comma 2, D.lgs. 39/2010);
diritto civile e commerciale, diritto societario (per le materie cui alle lettere da m) e n) ex art. 4, comma 2, D.lgs. 39/2010).