giovedì 06/10/2022 • 06:00
La nuova normativa antincendio è in vigore a partire dal 25 settembre 2022. La riforma stabilisce i criteri per la progettazione di una strategia antincendio in azienda, i doveri del datore di lavoro e gli interventi per la manutenzione degli impianti.
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Dal 25 settembre 2022 è stata avviata l’entrata in vigore dei tre decreti con i quali viene mandata in pensione la vecchia normativa che dettava i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro; si tratta:
Il Decreto “Mini-codice”
La semplificazione è la parola d’ordine del nuovo “mini-codice”, cinque articoli e un allegato che stabiliscono:
Sono due i capisaldi della nuova normativa:
In particolare, l’allegato I riguarda i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, per i quali la valutazione del rischio deve essere condotta in relazione alla complessità del luogo di lavoro.
Luoghi di lavoro a basso rischio di incendio Quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con:
e dove non si:
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Qual è il contenuto minimo della VRI?
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La strategia antincendio è il risultato della VRI; a tal fine, il datore di lavoro deve assumere delle decisioni in merito:
Il Decreto “GSA”
Il decreto sulla Gestione della Sicurezza Antincendio si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, e prevede che il datore di lavoro debba:
- adottare le misure:
Si intendono per luoghi di lavoro quelli destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. |
Non sono considerati ambienti di lavoro, ai fini di questa normativa, i mezzi di trasporto, le industrie estrattive, i pescherecci, i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale, i cantieri temporanei o mobili (per i quali si applicano, tuttavia, le disposizioni relative alla designazione degli addetti al servizio antincendio, alla formazione/aggiornamento e ai requisiti dei docenti. |
- predisporre un piano di emergenza in specifici casi (luoghi di lavoro dove sono occupati almeno dieci lavoratori / aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori / soggetti al CPI, certificato prevenzione incendi);
Per gli altri luoghi di lavoro, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. |
- designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (gli «addetti al servizio antincendio»), che devono frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento quinquennale (secondo le specifiche previste nell’allegato III).
Il “decreto GSA stabilisce, infine, i requisiti che devono possedere i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.
Il Decreto “controlli”
La terza parte della riforma della normativa antincendio riguarda i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, che:
L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI (si ribadisce in più parti, nella nuova normativa), conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni. |
Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati (l’allegato II stabilisce le modalità di qualificazione, valida su tutto il territorio nazionale): tuttavia, con il DM 15 settembre 2022 l’entrata in vigore di queste specifiche disposizioni (art. 4) sono state prorogate di un anno (25 settembre 2023).
Quali sono gli interventi di manutenzione? Sono le operazioni o gli interventi finalizzati a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Il controllo periodico, invece, è l’insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. La sorveglianza, infine, consiste nell’insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti (la sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni). |
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