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giovedì 06/10/2022 • 06:00

Lavoro Sicurezza nei luoghi di lavoro

Entra in vigore la nuova normativa antincendio

La nuova normativa antincendio è in vigore a partire dal 25 settembre 2022. La riforma stabilisce i criteri per la progettazione di una strategia antincendio in azienda, i doveri del datore di lavoro e gli interventi per la manutenzione degli impianti.

di Andrea Quaranta - Environmental risk manager

+ -
  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Dal 25 settembre 2022 è stata avviata l’entrata in vigore dei tre decreti con i quali viene mandata in pensione la vecchia normativa che dettava i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro; si tratta:

  1. del “Mini-codice” (la cui entrata in vigore è prevista per il 29 ottobre prossimo), che stabilisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro;
  2. del “decreto GSA” (“Gestione Sicurezza Antincendio”, entrato in vigore il 4 ottobre), relativo ai criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, e
  3. del “decreto controlli” (entrato in vigore il 25 settembre, ma non in toto) che riguarda, invece, il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Il Decreto “Mini-codice”

La semplificazione è la parola d’ordine del nuovo “mini-codice”, cinque articoli e un allegato che stabiliscono:

  • i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, e
  • le misure precauzionali di esercizio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro (rimangono escluse soltanto le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili).

Sono due i capisaldi della nuova normativa:

  • i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro.

In particolare, l’allegato I riguarda i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, per i quali la valutazione del rischio deve essere condotta in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

Luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

Quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con:

  • affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  • superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2
  • piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m,

e dove non si:

  • detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
  • la valutazione dei rischi di incendio (VRI) (e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio), che deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione;

Qual è il contenuto minimo della VRI?

  • Individuazione dei pericoli d’incendio
  • Descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti
  • Determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio
  • Individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio
  • Valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti
  • Individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi

La strategia antincendio è il risultato della VRI; a tal fine, il datore di lavoro deve assumere delle decisioni in merito:

  • alla compartimentazione (verso altre attività e all’interno del luogo di lavoro), per limitare la propagazione dell’incendio;
  • al sistema di esodo, per assicurare che, in caso di incendio, gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza;
  • alla gestione della sicurezza antincendio;
  • al controllo dell’incendio, per consentire la sua pronta estinzione;
  • al sistema di rivelazione e diffusione dell’allarme, per garantire, attraverso procedure codificate, il rapido e sicuro allertamento degli occupanti;
  • ai controlli di fumi e calore, per facilitare le operazioni delle squadre di soccorso;
  • all’operatività antincendio e alla sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, che devono essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.

Il Decreto “GSA”

Il decreto sulla Gestione della Sicurezza Antincendio si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, e prevede che il datore di lavoro debba:

- adottare le misure:

  • di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività (secondo i criteri indicati negli allegati I e II);
  • finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio (secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività);

Si intendono per luoghi di lavoro quelli destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Non sono considerati ambienti di lavoro, ai fini di questa normativa, i mezzi di trasporto, le industrie estrattive, i pescherecci, i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale, i cantieri temporanei o mobili (per i quali si applicano, tuttavia, le disposizioni relative alla designazione degli addetti al servizio antincendio, alla formazione/aggiornamento e ai requisiti dei docenti.

- predisporre un piano di emergenza in specifici casi (luoghi di lavoro dove sono occupati almeno dieci lavoratori / aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori / soggetti al CPI, certificato prevenzione incendi);

Per gli altri luoghi di lavoro, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.

- designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (gli «addetti al servizio antincendio»), che devono frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento quinquennale (secondo le specifiche previste nell’allegato III).

Il “decreto GSA stabilisce, infine, i requisiti che devono possedere i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.

Il Decreto “controlli”

La terza parte della riforma della normativa antincendio riguarda i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, che:

  • sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti,
  • secondo la regola dell’arte,
  • in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore,
  • secondo i criteri indicati nell’Allegato I.

L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI (si ribadisce in più parti, nella nuova normativa), conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.

Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati (l’allegato II stabilisce le modalità di qualificazione, valida su tutto il territorio nazionale): tuttavia, con il DM 15 settembre 2022 l’entrata in vigore di queste specifiche disposizioni (art. 4) sono state prorogate di un anno (25 settembre 2023).

Quali sono gli interventi di manutenzione?

Sono le operazioni o gli interventi finalizzati a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

Il controllo periodico, invece, è l’insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

La sorveglianza, infine, consiste nell’insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti (la sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni).

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