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  • Tempo di lettura 8 min.

L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato alcuni aspetti peculiari del trattamento IVA degli acconti, soffermandosi dapprima sul fatto che la disciplina IVA applicabile agli stessi segue quella della prestazione di riferimento (imponibilità o esenzione). Successivamente ha poi analizzato un aspetto assai particolare quale la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione se gli acconti corrisposti eccedano l'ammontare dei corrispettivi delle prestazioni rese. In tal caso la ratio giustificatrice dell'emissione delle note ex art. 26 c. 2 DPR 633/72 dovrà essere ricercata nel contratto stipulato se questo conteneva tale previsione e non nell'errore di fatturazione (nella vicenda in esame, era contrattualmente prevista la corresponsione di acconti). Infine, l'imposta potrà essere portata in detrazione, fermo restando che ciò che rileva (ai fini della detraibilità) sarà anche il momento di emissione delle note di variazione in diminuzione, quale presupposto formale per l'esercizio concreto del diritto. Effettuazione delle operazioni: il regime IVA degli acconti La norma domestica (art. 6 c. 4 e 5 DPR 633/72) prevede che il pagamento di un acconto anteriormente al verificarsi degli eventi che fanno ritenere la cessione di beni o la prestazione di servizi realizzata – quindi la relativa imposta esigibile – per il corrispondente importo, costi...

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Note di variazione IVA: tra novità normative e chiarimenti prassi

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di

Alessandro Albano

- Avvocato, Studio Gnudi A.P. - Professore a contratto in Diritto tributario, Università  degli Studi di Bologna

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