mercoledì 05/10/2022 • 15:13
L’INPS, con Mess. 5 ottobre 2022 n. 3649, comunica che i codici, istituiti per i periodi da gennaio a giugno 2022 per la contribuzione relativa alle integrazioni salariali, possono essere utilizzati anche sulla denuncia di competenza di ottobre 2022.
redazione Memento
La Legge di Bilancio 2022 ha operato, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, una vera e propria riforma, alla quale necessariamente sono seguite indicazioni di prassi al fine di attuare il dettato normativo. In particolare, la Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 191-200, L. 234/2021) è intervenuta a modifica della normativa contenuta nel D.Lgs. 148/2015. Gli impatti della riforma Le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022. Tra le tante novità, la Legge di Bilancio 2022 è intervenuta in materia di integrazioni salariali sull'estensione della platea dei lavoratori beneficiari, sul requisito di anzianità di effettivo lavoro, sugli importi del trattamento, sulla contribuzione addizionale, sulle modalità di erogazione, sul termine per il rimborso delle prestazioni, sulla compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa. In merito alla CIGS è, invece, intervenuta sul computo dei lavoratori dipendenti, sul campo di applicazione, sulle causali di intervento, sulla proroga del periodo CIGS. Si segnala che il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali non coinvolge in modo significativo la disciplina della CIGO. La riforma ha avuto, inoltre, significativi impatti sulla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali nonché sul Fondo di Integrazione Salariale – FIS. Contribuzione: le istruzioni dell'INPS A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali ad opera della Legge di Bilancio 2022, l'Istituto è intervenuto negli scorsi mesi tratteggiando le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva in materia di: cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO); cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS); cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA); Fondo di Integrazione Salariale (FIS); Fondi di solidarietà. Con i precedenti provvedimenti di prassi (Circ. INPS 30 giugno 2022 n. 76; Mess. INPS 1° luglio 2022 n. 2637), l'Istituto ha inoltre fornito le relative istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens. Ad ulteriore chiarimento, l'INPS, con il Mess. 5 ottobre 2022 n. 3649, comunica la validità dei codici, istituiti per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022, anche relativamente alla denuncia di competenza ottobre 2022. Le ultime precisazioni dell'Istituto Nell'affermare la validità dei codici precedentemente istituiti anche per la denuncia di competenza del mese di ottobre 2022, l'INPS coglie l'occasione per fornire ulteriori precisazioni in merito ai datori di lavoro. Tipologia di datori di lavoro Precisazione Datori di lavoro con C.S.C. 1.01.06 Per quanto attiene ai codici “M026” e “M032”, si ricorda che restano ferme le istruzioni precedentemente impartite (Mess. INPS 27 maggio 2022 n. 2225) Datori di lavoro con C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 I codici “L029” e “L030” sono stati resi non operativi e non inseriti nell'Allegato Tecnico UniEmens. Ciò in quanto erano stati istituiti unicamente per il recupero della contribuzione ordinaria FIS per i datori di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarebbero dovuti rientrare nell'ambito di applicazione della CISOA (art. 1, c. 217, L. 234/2021), avendo conseguentemente titolo al recupero della contribuzione FIS (in quanto obbligati al versamento del contributo CISOA). Il ministero del Lavoro ha precisato che, in attesa dell'adozione del decreto interministeriale di disciplina dei criteri di accesso e di riconoscimento della CISOA, per i datori di lavoro del settore pesca permangono gli obblighi contributivi vigenti fino al 31 dicembre 2021 e le relative istruzioni operative: detti datori sono quindi ancora tenuti al versamento della contribuzione FIS. Non si configura quindi alcuna altra ipotesi nella quale i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo FIS abbiano titolo al recupero contributivo (in ragione del fatto che la misura dell'aliquota ridotta FIS per l'anno 2022 è sempre maggiore dell'aliquota vigente nell'anno 2021). Datori di lavoro con: CSC 7.01.XX – 7.02.XX - CSC 7.03.01 (imprese commerciali); CSC 7.04.01 con CA 3X o 3B (imprese della logistica); CSC 7.04.01 con CA 3X (agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici) Il codice “M033”, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%”, può essere utilizzato soltanto se i datori di lavoro abbiano forza aziendale maggiore di 50 dipendenti. Se non occupano nel semestre di riferimento mediamente più di 50 dipendenti, versano la contribuzione di finanziamento del FIS per il periodo pregresso (gennaio 2022/giugno 2022) con le riduzioni previste per la relativa forza aziendale, secondo le istruzioni precedentemente fornite (Mess. INPS 1° luglio 2022 n. 2637) Fonte: Mess. INPS 5 ottobre 2022 n. 3649
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