mercoledì 05/10/2022 • 11:32
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la Circolare 4 ottobre 2022 n. 13, interviene spiegando la gestione della fattura elettronica e il pagamento dell’imposta di bollo alla luce delle novità normative in vigore dal 1° luglio 2022.
redazione Memento
Dal 1° luglio 2022, l'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso a nuove categorie di soggetti titolari di partita IVA, fino ad ora escluse (art. 18, c. 2 e 3, DL 36/2022 conv. in L. 79/2022). Le novità non ampliano le ipotesi in cui deve essere emessa fattura, ma solo le modalità di emissione del documento. Alla luce delle recenti modifiche normative, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la Circolare 4 ottobre 2022 n. 13, interviene spiegando la gestione della fattura elettronica e il pagamento dell'imposta di bollo. Chiariamo i soggetti: a chi è esteso l'obbligo di fatturazione elettronica? Dal 1° luglio 2022, in virtù delle modifiche normative sono obbligati alla fatturazione elettronica: i soggetti in regime di vantaggio; i contribuenti in regime forfettario; le associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 L. 398/91 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo inferiore a € 65.000. L'obbligo, se rientranti nelle categorie menzionate, è previsto: dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023, per coloro che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000; dal 1° gennaio 2024, per i tutti i soggetti. Chi rimane escluso dall'obbligo? Sono esclusi dall'obbligo: fino al 1° gennaio 2024, i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori a € 25.000; gli operatori del settore sanitario che, per i noti vincoli sulla Privacy, non possono emettere fattura elettronica per le prestazioni professionali i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria; i piccoli produttori agricoli, in questo caso l'esclusione riguarda l'obbligo di fatturazione in generale. Attenzione alle sanzioni: fino a quando opera il regime transitorio? In via generale, il cedente o prestatore che viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000 (art. 6, c. 2, D.Lgs. 471/97). Per i nuovi soggetti obbligati dal 1° luglio 2022, viene prevista una deroga al regime sanzionatorio. Per il periodo da luglio a settembre 2022, infatti, è possibile emettere fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Riepilogando: Regime Periodo Emissione fattura Riferimento normativo Deroga Da luglio a settembre 2022 Entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione Art. 18, c. 3, DL 36/2022 conv. in L. 79/2022 Ordinario Dal 1° ottobre 2022 Entro 12 giorni Art. 21, c. 4, DPR 633/72 N.B. Dal 1° gennaio 2024, l'obbligo riguarderà anche coloro che si collocano al di sotto del predetto limite di ricavi o compensi di € 25.000. Imposta di bollo sulle e-fatture: le novità del Decreto Semplificazioni In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'Amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente: l'ammontare dell'imposta da versare; le sanzioni per tardivo versamento e gli interessi. Con il Decreto Semplificazioni, dal 1° gennaio 2023 viene innalzato, da € 250 a € 5.000, il livello degli importi soglia che consentono di usufruire di modalità di pagamento agevolate dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Riepilogando: Annualità Valore soglia Condizione Termine di pagamento Fino al 31 dicembre 2022 € 250 Se l'imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre dell'anno non supera € 250 È possibile il pagamento entro il termine fissato per versare l'imposta del secondo trimestre Se l'imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera € 250 È possibile il pagamento entro il termine fissato per versare l'imposta relativa al terzo trimestre Dal 1° gennaio 2023 € 5.000 Se l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera € 5.000 È possibile il pagamento entro il 30 settembre, insieme all'imposta dovuta per il secondo trimestre Se l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera € 5.000 È possibile il pagamento entro il 30 novembre, insieme all'imposta dovuta per il terzo trimestre STEP 1: come gestire l'imposta di bollo applicata alle e-fatture? Entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati con i dati delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta (Elenco B). Elenco A – non modificabile (1) (2) Elenco B - modificabile Contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, utilizzando sia il tracciato della fattura elettronica ordinaria che la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso gli operatori stranieri assoggettati all'imposta di bollo Contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo, ma che non riportano l'indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione.xml contenente la fattura elettronica). Come può essere modificato? Il soggetto IVA o il suo intermediario delegato possono effettuare le modifiche all'Elenco B: in modalità “puntuale”, attraverso la procedura web disponibile nell'area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, che consente di operare direttamente sulla tabella contenente gli estremi delle fatture presenti nell'Elenco B; in modalità “massiva”, procedendo, nell'area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, al download di un file con estensione .xml - o più file .xml nel caso di un numero elevato di fatture - contenente gli estremi delle fatture presenti nell'Elenco B e al successivo upload del file .xml contenente i dati e le modifiche e/o integrazioni apportate. L'elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto allo STEP 2 successivamente descritto, ma non dopo aver effettuato il versamento: in questo caso viene inibita la possibilità di ulteriore modifica dell'elenco (1) Il contenuto del campo “Importo bollo” (codice 2.1.1.6.2) del tracciato record della fattura ordinaria non è rilevante in quanto, indipendentemente dalla valorizzazione di tale campo, per ogni fattura emessa con indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, viene determinato un importo dovuto di € 2. (2) Per quanto riguarda le autofatture con tipo documento “TD20” i dati vengono riportati nel solo Elenco A del cessionario/committente. Si tratta delle autofatture contenenti l'assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura. E-fatture escluse dall'imposta di bollo Quali fatture sono escluse dall'imposta di bollo? Aventi tipo di documento: TD16 – integrazione fattura reverse charge interno; TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero; TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari; TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni Nelle quali il campo “Regime fiscale” contiene uno dei seguenti valori: RF05 – vendita sali e tabacchi; RF06 – commercio di fiammiferi; RF07 – editoria; RF08 – gestione servizi di telefonia pubblica; RF09 – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; RF10 – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72; RF11 – agenzie viaggi e turismo Emesse utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag <CodiceDestinatario> il valore “XXXXXXX” STEP 2: come verificare le fatture soggette all'imposta di bollo? Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, i soggetti IVA possono confermare o modificare l'elaborazione proposta dall'Agenzia delle Entrate. L'elaborazione dei dati avviene dall'AE per ogni trimestre solare per le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto. Vengono considerate le fatture in cui è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo. Per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri: se nei documenti elettronici emessi è valorizzato con “Sì” il campo “Bollo virtuale”, questi verranno considerati per il calcolo dell'imposta di bollo da pagare. In merito alle fatture elettroniche che configurano i presupposti per l'assoggettamento a bollo: se non contengono la relativa indicazione, l'AE le evidenzia al soggetto che le ha emesse (cedente/prestatore) o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, al cessionario/committente. Per l'individuazione del trimestre di riferimento: Soggetti Fatture emesse per privati (operatori IVA e consumatori finali) Fatture emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni Caratteristiche Vengono considerate quelle in cui: la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre; la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito") è precedente alla fine del trimestre Vengono considerate quelle: consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l'accettazione non rileva); consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l'accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva); non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è precedente alla fine del trimestre STEP 3: quando si versa l'imposta di bollo? Nella tabella che segue sono evidenziate le date degli step del nuovo sistema. Scadenze MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 1° TRIMESTRE 15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio (1) (2) 2° TRIMESTRE 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre (2) 3° TRIMESTRE 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre 4° TRIMESTRE 15 gennaio dell'anno successivo 31 gennaio dell'anno successivo 15 febbraio dell'anno successivo 28 febbraio dell'anno successivo (1) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera € 250, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. (2) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera € 250, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre. STEP 4: come versare l'imposta di bollo? Il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato alternativamente: indicando sull'apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l'IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta; versando l'importo dovuto tramite modello F24 da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre; 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre; 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre; 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre; 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni; 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi. Nel caso di versamento dell'imposta di bollo omesso o carente rispetto all'importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all'indirizzo PEC presente nell'elenco INI-PEC, nella quale indica l'importo dovuto per: l'imposta di bollo; la sanzione (art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/97), ridotta a un terzo; gli interessi. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti. Fonte: Circ. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 4 ottobre 2022 n. 13
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