mercoledì 05/10/2022 • 10:42
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del Fondo per la Repubblica Digitale (di cui all’art. 29 DL 152/2021).
redazione Memento
Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del Fondo per la Repubblica Digitale (di cui all'art. 29 DL 152/2021), l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 4 ottobre 2022 n. 55/E, ha istituito il codice tributo 6988. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna importi a debito versati. Il campo anno di riferimento è valorizzato con l'anno di riconoscimento del credito, nel formato AAAA. Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che gli stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dall'ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A.) e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dalla stessa ACRI. Il credito d'imposta in oggetto spetta alle fondazioni in misura pari al 65% (per gli anni 2022 e 2023) e al 75% (per gli anni 2024, 2025 e 2026), dei versamenti effettuati al Fondo per la Repubblica Digitale, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito è cedibile dalle fondazioni finanziatrici a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle Entrate a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Fonte: Ris. AE 4 ottobre 2022 n. 55/E
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