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mercoledì 05/10/2022 • 06:00

Finanziamenti Innovazione delle imprese

Contratti di sviluppo: in arrivo due miliardi di euro di finanziamenti

Con il decreto del MISE 10 agosto 2022, i due miliardi di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, con vincolo di riparto, vengono destinati al finanziamento dei contratti di sviluppo, a sostegno di programmi d'investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2022 il decreto del Ministero dello sviluppo economico (MISE) 10 agosto 2022, recante l'utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento della misura dei contratti di sviluppo dalla deliberazione CIPESS n. 7 del 14 aprile 2022, «Fondo sviluppo e coesione 2021-2027».

Tale decreto, in virtù dell'utilizzo delle suddette risorse, prevede che, i due miliardi di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, soggetti al vincolo di riparto, siano destinati, appunto, al finanziamento dei contratti di sviluppo.

Nel dettaglio, il provvedimento del MISE in esame, stabilisce che, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate allo stesso Ministero con la deliberazione CIPESS n. 7 del 14 aprile 2022 per il finanziamento della misura dei contratti di sviluppo, siano destinate:

- per 1.500.000.000,00 di euro a contratti di sviluppo oggetto di istanze presentate in procedura ordinaria;

- per 500.000.000,00 di euro:

  • ad accordi di programma di cui all'art. 4, c. 6, DM 9 dicembre 2014, come modificato dal DM MISE 2 novembre 2021, sottoscritti successivamente alla data di pubblicazione del decreto in esame;
  • e ad istanze di accordo di sviluppo di cui all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014, aventi ad oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale.

Le summenzionate assegnazioni delle risorse, sono soggette al rispetto del vincolo di riparto territoriale che ammonta all'80% nelle aree del Mezzogiorno ed al 20% nelle aree del Centro-Nord.

È, altresì, previsto che l'articolazione delle risorse esposta in precedenza possa essere oggetto di revisione in funzione dell'assorbimento delle stesse risorse stanziate, ovvero di eventuali nuove priorità d'intervento che dovessero manifestarsi.

La concessione delle agevolazioni a valere sulle risorse in questione, s'intende perfezionata con l'approvazione dell'istanza da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.

Il contratto di sviluppo

Al fine di una maggiore comprensione anche delle misure contenute nel decreto precedentemente descritto, conviene, per completezza, ribadire che, il contratto di sviluppo, introdotto nell'ordinamento dall'art. 43 del DL 112/2008 ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi d'investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni. Il contratto di sviluppo è rivolto alle imprese italiane ed estere.

La normativa che regola lo strumento in questione ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche, volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.

La normativa in vigore (DM MISE 9 dicembre 2014 e s.m.i.), valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di:

  • programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
  • programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Nell'ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione, nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione. L'investimento minimo richiesto è di 20 milioni di euro che si riduce a 7,5 milioni di euro per i progetti di trasformazione di prodotti agricoli e per i progetti turistici localizzati nelle aree interne del Paese, ovvero che prevedano il recupero di strutture dismesse.

Le recenti modifiche alla disciplina

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) all'art. 1, c. da 85 a 87, ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie d'investimenti, l'accesso allo strumento agevolativo e l'integrazione settoriale.

Nello specifico, la soglia d'accesso per i programmi di sviluppo di attività turistiche (ordinariamente pari a 20 milioni di euro), è stata ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi d'investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese, ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

La medesima disposizione ha, inoltre, stabilito che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione ed all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Con la Direttiva MISE 19 marzo 2021, sono state fornite le opportune direttive per perseguire la corretta attuazione delle previsioni recate dalla predetta disposizione normativa ed è stata prevista la pubblicazione dell'elenco dei comuni rientranti nelle aree interne del Paese.

Forme di concessione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

  • finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;
  • contributo in conto interessi;
  • contributo in conto impianti;
  • contributo diretto alla spesa.

L'entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell'iniziativa e dalla dimensione d'impresa, fermo restando che l'ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell'ambito della fase di negoziazione.

Fonte: DM MISE 10 agosto 2022

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