mercoledì 05/10/2022 • 06:00
In caso di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, se dopo il versamento dell'imposta sostitutiva il contribuente ritiene la rivalutazione sconveniente o se versa l'imposta in una misura inferiore a quella corretta, dovrebbe essere possibile, nel primo caso, revocare la rivalutazione e, nel secondo caso, mantenerla.
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Com'è noto l'art. 29 DL 17/2022 (c.d. DL “Energia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022), convertito nella L. 34/2022, ha prorogato anche per il 2022 le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 L. 448/2001, per i terreni (edificabili o con destinazione agricola) e le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (qualificate o non) posseduti (al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni) alla data del 1° gennaio 2022.
Per effetto di quanto sopra, è quindi ancora possibile rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (edificabili e non), affrancando in tutto o in parte le plusvalenze che rientrano tra i redditi diversi (ex art. 67 c. 1 lett. a) - c-bis) TUIR).
A tal fine, entro la data del prossimo 15 novembre 2022:
La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni deve essere valutata nella prospettiva di un possibile risparmio d'imposta all'atto di una successiva cessione dei beni. A quest'ultimo riguardo, può essere opportuno ricordare che:
Si ricorda, infine, che, nell'ipotesi di precedenti rivalutazioni (circ. Circ. AE 24 ottobre 2011 n. 47/E, par. 2):
Situazioni critiche
In sede interpretativa l'Agenzia delle Entrate (Circ. AE 4 agosto 2004 n. 35, par. 2 e, in precedenza: Circ. AE 15 febbraio 2013 n. 1/E e Circ. AE 18 maggio 2016 n. 20/E) e la giurisprudenza ormai consolidata (tra le altre: Cass. 20 febbraio 2015 n. 3410 e Cass. 23 dicembre 2020 n. 29389) hanno chiarito da tempo che l'opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate si considera perfezionata con il versamento, entro il termine previsto ex lege:
Partendo da questa conclusione, di rimando è stato affermato che l'eventuale versamento dell'imposta sostitutiva dovuta (ovvero, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata) oltre il termine previsto dalla norma sarebbe tale da determinare:
Questa impostazione (garantista pro-Fisco) è stata più volte espressa e confermata anche in giurisprudenza. Infatti, in questa sede, è stato affermato che il regolare versamento dell'imposta sostitutiva rappresenta una condizione da rispettare per il perfezionamento della rivalutazione (tra le tante si vedano: Cass. 12 marzo 2018 n. 5981; Cass. 15 luglio 2016 n. 14491; Cass. 20 febbraio 2015 n. 3410).
A fronte della disciplina sopra illustrata, sono sempre più frequenti i casi in cui:
In questo contesto, allo stato attuale, nella prima ipotesi:
In realtà, i tempi dovrebbero essere ormai maturi per prevedere, così come del resto è stato recentemente disposto in relazione alla disciplina dei regimi della rivalutazione, riallineamento e affrancamento di cui all'art. 110 DL 104/2020, la possibilità di revocare (eventualmente anche parzialmente) in qualsiasi momento l'opzione per la rivalutazione originariamente manifestata.
Del resto, a favore di questa tesi, depongono diversi elementi ovvero:
Ugualmente, nella seconda ipotesi (ossia di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta ovvero, in caso di pagamento rateizzata, della prima rata in misura inferiore a quella corretta), ad oggi, seguendo la tesi sostenuta dall'ufficio, la conseguenza è rappresentata dall'integrale disconoscimento della rivalutazione, stante il mancato perfezionamento della stessa. Anche in questo caso, motivi di ragionevolezza dovrebbero consentire al contribuente di conservare la validità della rivalutazione effettuata, almeno – nella peggiore ipotesi - in proporzione al versamento effettuato, senza (viceversa) rischiare di dover subire il disconoscimento integrale della rivalutazione (con l'unica possibilità per il contribuente – ove ancora fruibile - di richiedere il rimborso degli importi versati entro 48 mesi). È quindi auspicabile un cambio di orientamento da parte dell'Agenzia delle Entrate in relazione alle sopra citate tematiche, meglio ancora se accompagnato da un intervento specifico a livello normativo.
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