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  • Tempo di lettura 9 min.

Com'è noto l'art. 29 DL 17/2022 (c.d. DL “Energia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022), convertito nella L. 34/2022, ha prorogato anche per il 2022 le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 L. 448/2001, per i terreni (edificabili o con destinazione agricola) e le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (qualificate o non) posseduti (al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni) alla data del 1° gennaio 2022. Per effetto di quanto sopra, è quindi ancora possibile rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (edificabili e non), affrancando in tutto o in parte le plusvalenze che rientrano tra i redditi diversi (ex art. 67 c. 1 lett. a) - c-bis) TUIR). A tal fine, entro la data del prossimo 15 novembre 2022: un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere) è tenuto a redigere e asseverare la perizia di stima delle partecipazioni o dei terreni; il contribuente interessato è tenuto a versare l'imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione per l'intero ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali dovute di pari importo (in quest'ultimo caso, ent...

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di

Federico Gavioli

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