mercoledì 05/10/2022 • 06:00
In caso di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, se dopo il versamento dell'imposta sostitutiva il contribuente ritiene la rivalutazione sconveniente o se versa l'imposta in una misura inferiore a quella corretta, dovrebbe essere possibile, nel primo caso, revocare la rivalutazione e, nel secondo caso, mantenerla.
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Com'è noto l'art. 29 DL 17/2022 (c.d. DL “Energia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022), convertito nella L. 34/2022, ha prorogato anche per il 2022 le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 L. 448/2001, per i terreni (edificabili o con destinazione agricola) e le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (qualificate o non) posseduti (al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni) alla data del 1° gennaio 2022.
Per effetto di quanto sopra, è quindi ancora possibile rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (edificabili e non), affrancando in tutto o in parte le plusvalenze che rientrano tra i redditi diversi (ex art. 67 c. 1 lett. a) - c-bis) TUIR).
A tal fine, entro la data del prossimo 15 novembre 2022:
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Ennesima riapertura dei termini per rideterminare i valori di acquisto dei terreni, edificabili e a destinazione agricola, e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (società non quotate). La procedura..
Federico Gavioli
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