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martedì 04/10/2022 • 11:41

Lavoro Dal Ministero del Lavoro

Start up a vocazione sociale: in arrivo lo sgravio per lavoratori autistici

Il Ministero del Lavoro comunica di aver firmato il Decreto Interministeriale che dà attuazione allo sgravio contributivo in favore delle start up a vocazione sociale che assumono (o presentano nel proprio organico) lavoratori con disturbi dello spettro autistico.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
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Le start up a vocazione sociale che assumono (o già presentano nel proprio organico) lavoratori autistici potranno beneficiare di uno sgravio contributivo: ne dà notizia il ministero del Lavoro, firmando il relativo Decreto attuativo di concerto con il ministero dell'Economia.

Dopo quasi un anno dall'introduzione dello sgravio (avvenuta con il Decreto Fiscale 2021), dunque, le start up a vocazione sociale potranno effettivamente godere dell'esonero.

La definizione di start up a vocazione sociale

La conversione in Legge del Decreto fiscale 2021 (art. 12 quinquies DL 146/2021 conv. in L. 215/2021), che introduce l'esonero in esame, ha previsto che le imprese, residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a 1 anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività d'impresa al fine dell'inserimento lavorativo di queste persone, sono qualificate start-up a vocazione sociale.

Requisiti per accedere all'esonero

Le start up a vocazione sociale, per beneficiare dello sgravio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • costituzione da non più di 60 mesi (5 anni);
  • impiego di lavoratori con disturbi dello spettro autistico, quali dipendenti o collaboratori, per un periodo di almeno 1 anno, in proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva.

Misura e assetto dello sgravio

Per le imprese che soddisfano i 3 requisiti appena esposti, la retribuzione dei lavoratori dipendenti con disturbi dello spettro autistico non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo ai fini fiscali e contributivi.

In particolare, per ogni lavoratore autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai datori di lavoro è concesso, a domanda, un incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

È possibile fruire dello sgravio per un massimo di 36 mesi.

L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Adempimenti dei datori di lavoro

I datori di lavoro, pur non essendo tenuti a versare la contribuzione, devono comunque trasmettere i flussi di denuncia ai fini della valorizzazione dell'estratto contributivo dei lavoratori. 

Assegno di invalidità e rapporto con la nuova assunzione

Nel caso in cui il lavoratore autistico oggetto dello sgravio sia anche percettore di assegno o pensione di invalidità, l'erogazione di questi viene sospesa dall'INPS per tutto il periodo di assunzione nella startup.

Per attivare la procedura di sospensione, il lavoratore deve comunicare, entro 30 giorni dall'assunzione, la variazione della propria situazione reddituale, secondo le modalità definite dall'Ente che eroga la prestazione.

In caso di accertamento da parte delle autorità competenti dell'indebita fruizione (totale o parziale) dell'agevolazione, è previsto il recupero del relativo importo. 

L'INPS, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione.

Fonte: Com. Min. Lav. 3 ottobre 2022

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