martedì 04/10/2022 • 06:00
Aliquota ridotta per le cessioni di dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.
redazione Memento
Scontano l'IVA al 10% anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce doganale 3004. Nel caso di specie, le Dogane hanno classificato alla suddetta voce 3004 i prodotti commercializzati dall'istante, anche alla luce delle seguenti circostanze: le preparazioni confezionate per la vendita al minuto, riportano in etichetta, sulla confezione e nel foglietto illustrativo i disturbi o i sintomi per i quali i prodotti devono essere utilizzati, le istruzioni per l'uso, le avvertenze, modi e tempi di somministrazione; i prodotti sono utilizzati solo per un uso specifico, contribuendo, pertanto, al benessere ed alla salute dell'organismo. A giustificare la classificazione tra "le altre preparazioni medicinali" della voce 3004 sono stati, inoltre, “gli effetti benefici delle sostanze presenti nella composizione delle merci, coadiuvanti nei processi riparativi, di guarigione e rigenerazione della cute danneggiata (ad esempio da abrasioni, escoriazioni cutanee, ustioni, ferite, ematomi, ecc.)" nonché "in grado di promuovere una efficace azione terapeutica e di profilassi". Preso atto della classificazione doganale, per le Entrate le cessioni dei prodotti oggetto dell'interpello sono conseguentemente soggette all'aliquota IVA del 10% prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, per le cessioni aventi a oggetto «medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale». In base, infatti, ad una norma di interpretazione autentica contenuta nella Legge d Bilancio 2019 (art.1, c. 3, L. 145/2018) devono intendersi compresi nel numero 114) della richiamata tabella A, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata. Fonte: Risp. AE 3 ottobre 2022 n. 483
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