martedì 04/10/2022 • 06:00
Annullare o ridurre l'acconto Irpef grazie alla comunicazione da fare entro il prossimo 10 ottobre 2022 ai propri sostituti d'imposta. L'applicazione del metodo previsionale per il calcolo degli acconti Irpef e della cedolare secca consente al contribuente di pagare meno l'importo in scadenza nel cedolino di novembre.
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Scade il prossimo 10 ottobre il termine per comunicare, al proprio datore di lavoro/ente pensionistico, la volontà di annullare oppure, indicando l'ammontare dell'importo rideterminato, ridurre l'acconto della seconda o unica rata Irpef e/o cedolare secca. La corsa per pagare “meno” dunque è ai nastri di partenza, visto che nel cedolino del mese di novembre sarà effettuata, come di consueto, la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca. Pertanto, chi non intenderà effettuare alcun versamento Irpef e/o cedolare secca o chi vorrà effettuare un versamento, ma ritiene di dovere al Fisco un ammontare inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, dovrà comunicarlo entro il mese di ottobre 2022 al proprio “sostituto d'imposta” che effettua il conguaglio. Il contribuente che si trova nella situazione appena descritta, difatti, dovrà provvedere a comunicare, in forma scritta, al proprio datore di lavoro/ente pensionistico la sua volontà se ritiene, appunto di non dovere nulla o di dover versare un importo minore, rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione. In tale secondo caso, il contribuente per ridurre l'acconto in questione, dovrà rideterminare l'ammontare dovuto, sotto la propria responsabilità e secondo le nuove previsioni reddituali; nonché procedere al versamento dell'importo delle somme che ritiene dovute. La comunicazione del 10 ottobre Entro il 10 ottobre il contribuente deve comunicare al proprio datore di lavoro/ente pensionistico la volontà di annullare o di ridurre l'acconto dovuto. In pratica, se vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca trattenuta nel mese di novembre dal “sostituto d'imposta” sia minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 10 ottobre 2022, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto. Si pensi al caso, come precisa l'Agenzia delle Entrate, del contribuente che ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene in virtù di ciò che le imposte dovute nell'anno successivo saranno ridotte. In tal caso, tale contribuente dovrà premunirsi per tempo e presentare al proprio per iscritto al sostituto d'imposta entro il prossimo 10 ottobre tale “previsione” e versare conseguentemente a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca l'ammontare che reputa da lui dovuto. Chi decide di percorrere la suddetta strada e, dunque, procedere con un calcolo “previsionale” rideterminando l'acconto dovuto in relazione alle previsioni “future” di reddito deve in primo luogo, per valutare la “convenienza” di tale scelta, verificare l'ammontare dovuto secondo il metodo storico ovvero quali sono gli importi dovuti risultanti dal prospetto di liquidazione 730-3, sia per il secondo o unico acconto di Irpef che per la Cedolare Secca. In secondo luogo, considerare che qualora il prossimo anno, in seno alla dichiarazione dei redditi successiva (modello 730/2023), dalla determinazione del saldo 2022 l'acconto, invece, risultasse dovuto si dovranno pagare le relative sanzioni per insufficiente versamento. In pratica, se risultasse che gli acconti pagati in base alle previsioni fatte risultassero “alla lunga” di ammontare inferiore a quello degli importi effettivamente dovuti, il contribuente dovrà versare all'Agenzia delle Entrate le relative sanzioni e, laddove possibile, potrà anche ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso se tale evidenza emerga prima che egli riceva la comunicazione di irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate. IRPEF: come calcolare gli acconti L'acconto si può determinare sia sulla base del cd. metodo storico che applicando il metodo previsionale. Con il metodo storico l'acconto per le persone fisiche è calcolato sulla base dell'imposta relativa all'anno precedente. In pratica, l'acconto dovuto si calcola direttamente dal saldo che emerge dal modello Redditi PF 2022 e si dovrà versare quando l'imposta dichiarata - al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze - risulta di ammontare superiore a 51,65 euro. Per quanto riguarda l'Irpef l'acconto è pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per effetto dell'art. 11, comma 18, del DL 76/2013. L'acconto calcolato può essere versato, se l'imposta calcolata risulta superiore a 52 euro, in una o due rate in relazione all'ammontare e, precisamente, se l'acconto calcolato risulta: inferiore a 257,52 euro: in un unico versamento da versare entro il 30 novembre; pari o superiore a 257,52 euro in due rate: - la prima pari al 40% insieme al saldo entro il 30 giugno – ovvero, con la relativa maggiorazione dello 0,40% (quest'anno entro il 22 agosto); - la seconda – vale a dire il restante 60% – entro il 30 novembre. È possibile determinare l'acconto Irpef anche calcolandolo in base al reddito che si prevede per l'anno in corso, ovvero applicare il cd. metodo previsionale. Quando il contribuente prevede di dichiarare, l'anno successivo, una minore Irpef gli acconti si potranno versare rideterminando gli stessi sulla base di tale imposta inferiore e, dunque, potranno essere versati: in rate mensili completando la rateizzazione “entro il mese di novembre”; in unica soluzione, pagando l'acconto di novembre. NB: In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. Con riferimento a tale metodo, è opportuno ricordare al lettore che il decreto liquidità (articolo 20 DL 23/2020) aveva previsto la riduzione all'80% della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP calcolati con il “metodo previsionale” e dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ; nonché concesso un margine di errore del 20% in tale determinazione, prevedendo che le sanzioni e gli interessi per omesso o insufficiente versamento di tali acconti non dovessero essere applicati qualora l'ammontare versato era pari almeno all'80% della somma che risultasse dovuta a titolo di acconto sulla base dei modelli REDDITI e IRAP 2021. Ricordiamo che la predetta riduzione si poteva applicare anche alla cedolare secca di cui all'art. 3 del DLgs 23/2011. ...
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