lunedì 03/10/2022 • 10:24
Novità per medici e Patronati: dal 1° ottobre anche questi soggetti, che assistono i cittadini, possono accedere all’applicativo online denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, recentemente aggiornato dall’INPS.
redazione Memento
In continuità con i progetti d'innovazione promossi dal PNRR, l'INPS aggiorna l'applicativo online denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” estendendolo, dal 1° ottobre 2022, anche ai medici certificatori e ai Patronati. Tale servizio consente ai cittadini di inoltrare online all'INPS la documentazione sanitaria probante, ai fini dell'accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento (art. 29-ter DL 76/2020 conv. in L. 120/2020). Il servizio è fruibile nell'ambito delle commissioni mediche INPS che operano in convenzione con le regioni (CIC) o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità. Descrizione del servizio I medici certificatori e gli operatori degli Istituti di Patronato che forniscono assistenza al cittadino possono accedere all'applicativo attraverso il sito dell'INPS, a seguito di autenticazione tramite le proprie credenziali di identità digitale. L'operatore di Patronato, in considerazione della necessità di apporre una firma digitale (FEA: Firma Elettronica Avanzata) al termine delle operazioni di allegazione, può accedere esclusivamente tramite SPID. Gli Istituti di Patronato, per mezzo di un operatore abilitato, potranno inoltrare mediante allegazione la necessaria documentazione su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti. L'operatore di Patronato che allega la documentazione sanitaria deve obbligatoriamente inoltrarla entro le ore 24 del giorno dell'allegazione con possibilità di consultazione della stessa entro il medesimo orario, decorso il quale non sarà più possibile procedere alla consultazione. Al termine del processo di allegazione, viene prodotta una ricevuta unica (stampabile) che conterrà l'elenco di tutti i documenti allegati con l'identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash). Gli operatori di Patronato con il profilo base, invece, possono continuare a operare con le consuete funzionalità già previste senza alcuna variazione. Dopo la compilazione del certificato medico introduttivo e fino alla conclusione dell'iter sanitario, i medici certificatori potranno inoltrare alla Commissione medica INPS, mediante allegazione, la documentazione sanitaria comprovante la patologia sofferta, rilevante ai fini del riconoscimento dello stato invalidante. Per cosa viene utilizzato il servizio? Il servizio attualmente interessa: le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l'INPS effettua l'accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni; tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile. In questo caso l'INPS invia una comunicazione mediante una lettera, con l'informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti Tale comunicazione è inviata 4 mesi prima della scadenza di revisione. Tempistiche legate alla fruizione del servizio La documentazione sanitaria può essere trasmessa finché l'iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito). Per le revisioni sanitarie, le Commissioni mediche INPS potranno richiedere anticipatamente la documentazione sanitaria ai diretti interessati che dovranno provvedere entro 40 giorni dalla data in cui sia stata ricevuta la lettera di richiesta documentazione. Tutela dei dati sensibili Per garantire la tutela della riservatezza dei dati trattati, i medici e gli Istituti di Patronato si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza utili affinché la documentazione sanitaria sia trattata con la massima discrezione e riservatezza e non sia disponibile e accessibile a soggetti diversi da quelli autorizzati al trattamento dei dati contenuti. In particolare, l'operatore di Patronato deve garantire che: - alla fine del processo di allegazione non rimanga copia digitale dei documenti sanitari trasmessi nei sistemi e negli strumenti informatici utilizzati; - non venga realizzata e successivamente custodita copia cartaceao in altro formato della documentazione sanitaria consegnata dal cittadino; - al termine del processo di allegazione, sia restituita tutta la documentazione al cittadino. Fonte: Mess. INPS 1° ottobre 2022 n. 3574
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Francesca Bicicchi
- Consulente del Lavoro in Roma e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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