lunedì 03/10/2022 • 06:00
I Commercialisti scrivono alla Ministra della Giustizia affinché venga modificata l'attuale disciplina: occorre estendere al revisore legale le segnalazioni dei presupposti per la presentazione dell'istanza di Composizione della crisi.
redazione Memento
Estendere anche al revisore legale gli opportuni obblighi di segnalazione all'organo di amministrazione della ricorrenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di Composizione della crisi. È quanto proposto dal CNDCEC, mediante una modifica degli artt. 25-octies e ss. del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), attraverso una lettera inviata dal Presidente, Elbano de Nuccio, alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia. “L'art. 25-octies del Codice della Crisi – scrive de Nuccio – replica, con rilevanti modifiche, il contenuto dell'art. 14 dell'originaria formulazione del Codice della crisi che, a nostro avviso, dovrebbe essere recuperato nella prospettiva di dotare di efficacia il sistema delle segnalazioni attualmente vigente. L'art. 14 della originaria versione del Codice della crisi, infatti, faceva ricadere gli obblighi di segnalazione non solo sull'organo di controllo, bensì anche sui soggetti incaricati della revisione legale - revisore persona fisica o società di revisione – chiamati ad attivarsi presso l'organo di amministrazione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni. In tal modo, veniva ben colto il differente ruolo svolto dell'organo di controllo della società e dal revisore legale nella governance societaria”. A parere dei Commercialisti, nelle situazioni di crisi (o pre-crisi o insolvenza reversibile) contemplate nel Codice della crisi, occorre enfatizzare il ruolo proattivo “sia dell'organo di controllo sia del revisore legale che nella società, e per la società, svolgono funzioni di controllo e revisione legale, con il precipuo obiettivo di favorire l'emersione tempestiva delle condizioni di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario della società”. Come evidenziato dal CNDCEC, nella maggior parte delle nostre società di capitali, in cui l'organo di controllo non è altresì incaricato della revisione legale, l'ordinamento non affida a quest'ultimo accertamenti di natura contabile, demandati, invece, esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale. “È nostro timore – spiega de Nuccio – che il disallineamento fra ruoli e doveri imposti all'incaricato della revisione legale e all'organo di controllo della società, al cospetto di una crisi, possa provocare inefficienze nella tempestiva emersione, problemi di coordinamento e asimmetrie informative, eventuali disfunzioni anche nella corretta individuazione - e delimitazione - dei rispettivi ambiti di attività in eventuali giudizi di responsabilità”. La situazione più paradossale si raggiunge nelle s.r.l. che abbiano nominato unicamente un revisore e non anche un organo di controllo: in tali ipotesi, segnala de Nuccio, “per un verso il sistema di “segnalazione interna” viene pregiudicato dall'assenza di un soggetto segnalante presso l'organo di amministrazione e, per altro verso, viene fortemente compromesso anche il sistema di “segnalazioni esterne”, con evidente pregiudizio degli interessi - di soci, creditori e terzi - che lo stesso art. 25-octies del Codice della crisi intende tutelare”. Fonte: Com. Stampa CNDCEC 30 settembre 2022
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