sabato 01/10/2022 • 02:30
Il CNDCEC: la partecipazione in videoconferenza da parte dei consiglieri dell’Ordine alle sedute del Consiglio è legittima ove tale modalità di partecipazione sia prevista e regolata nel regolamento interno.
redazione Memento
In base alla normativa attualmente vigente è legittima la partecipazione da remoto dei consiglieri alle sedute del Consiglio dell’Ordine? Alla domanda ha risposto il CNDCEC, ricordando che durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore introdusse delle semplificazioni in materia di organi collegiali prevedendo la possibilità per i detti organi di poter svolgere le sedute anche in videoconferenza. Infatti, la norma prevedeva che fino al termine dello stato di emergenza, "i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonchè degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”. In partica, il legislatore autorizzava, fino al termine dello stato di emergenza, lo svolgimento da remoto delle sedute consiliari anche per gli organi collegiali il cui regolamento interno non prevedeva tale modalità di partecipazione alternativa a quella in presenza. Essendo terminato lo stato di emergenza il 31 marzo 2022, la partecipazione da remoto alle sedute consiliari degli organi collegali, tra cui rientrano anche gli ordini professionali, è ammissibile solo nel caso in cui l’organo collegiale sia dotato di specifico regolamento interno o abbia modificato quello esistente, prevedendo che le sedute possono altresì svolgersi in videoconferenza, su piattaforma idonea ad assicurare la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e dei voti. Di conseguenza, e rispondendo così al quesito sottoposto, la partecipazione in videoconferenza da parte dei consiglieri dell’Ordine alle sedute del Consiglio è legittima ove tale modalità di partecipazione sia prevista e regolata nel regolamento interno. In tal caso la partecipazione da remoto è equiparata a tutti gli effetti a quella in presenza. FONTE: PO CNDCEC 168/2022
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.