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lunedì 03/10/2022 • 06:00

Lavoro Prossimo adempimento

Domestici: in scadenza il versamento dei contributi del terzo trimestre

Entro il 10 ottobre 2022 i datori di lavoro domestico sono chiamati a versare i contributi calcolati sulle prestazioni svolte da colf e badanti nel terzo trimestre del 2022. Il calcolo dei contributi dipende dal tipo di contratto stipulato ed i servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro.

di Mario Cassaro - Consulente del lavoro in Latina

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Tutti coloro che assumono colf, badanti, baby-sitter e altri lavoratori domestici sono tenuti a versare i contributi previdenziali all'INPS. Come noto, l’Istituto a seguito della comunicazione di assunzione del lavoratore o della lavoratrice domestica, apre la posizione assicurativa nella quale confluiscono i versamenti contributivi. Al datore di lavoro viene assegnato un “codice del rapporto” di lavoro per la gestione delle vicende del rapporto stesso. Ogni pagamento deve essere effettuato per un solo trimestre solare e non è consentito versare con un unico documento di pagamento i contributi relativi a due o più trimestri.

Le scadenze da ricordare

L'obbligo di versamento dei contributi spetta al datore di lavoro il quale trattiene la quota di competenza del lavoratore direttamente dalla busta paga mensile.

Il versamento dei contributi è trimestrale e deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento. Per il versamento dei contributi il datore di lavoro deve rispettare le seguenti scadenze:

  • Tra 1° e l’11 aprile 2022 (contributi dovuti per il 1° trimestre);
  • Tra 1° e 11 luglio 2022 (contributi dovuti per il 2° trimestre);
  • Tra 1° e 10 ottobre 2022 (contributi dovuti per il 3° trimestre);
  • Tra 2 e 10 gennaio 2023 (contributi dovuti per il 4° trimestre).

Se la scadenza cade in giorno festivo o domenica, slitta al primo non festivo.

Per il calcolo dei contributi il datore di lavoro domestico deve moltiplicare il contributo orario per il numero di ore retribuite in ciascuna settimana del trimestre di riferimento, avendo considerazione della retribuzione oraria concordata e applicando le aliquote INPS annualmente previste.

Rapporti a tempo indeterminato (senza contributo addizionale di cui all’art. 2, c. 28, Legge 92/2012)

Retribuzione oraria effettiva

Importo contributo orario (comprensivo di quota CUAF)

Importo contributo orario (senza quota CUAF)

Fino a € 8,25

€ 1,46 (€ 0,37)

€ 1,47 (€ 0,37)

Oltre € 8,25 fino a € 10,05

€ 1,65 (€ 0,41)

€ 1,66 (€ 0,41)

Oltre e 10,05

€ 2,01 (€ 0,50)

€ 2,02 (€ 0,50)

Rapporti oltre 24 ore settimanali

€ 1,06 (€ 0,27)

€ 1,07 (€ 0,27)

Tra parentesi la quota a carico del lavoratore

Rapporti a tempo determinato (comprensivi del contributo addizionale di cui all’art. 2, c. 28, Legge 92/2012)

Retribuzione oraria effettiva

Importo contributo orario (comprensivo di quota CUAF)

Importo contributo orario (senza quota CUAF)

Fino a € 8,25

€ 1,56 (€ 0,37)

€ 1,57 (€ 0,37)

Oltre € 8,25 fino a € 10,05

€ 1,76 (€ 0,41)

€ 1,77 (€ 0,41)

Oltre e 10,05

€ 2,15 (€ 0,50)

€ 2,16 (€ 0,50)

Rapporti oltre 24 ore settimanali

€ 1,14 (€ 0,27)

€ 1,14 (€ 0,27)

Tra parentesi la quota a carico del lavoratore

Come si evince dalle tabelle, il calcolo dei contributi dipende dal tipo di contratto stipulato ed i servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali prescindono dalla retribuzione oraria concordata. Il contributo addizionale previsto per i rapporti a tempo determinato, non va versato nelle ipotesi di lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti.

Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto nel caso di rapporto tra coniugi (consentito nel caso in cui il datore di lavoro sia titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado, conviventi (art. 1, DPR 1403/1971).

La settimana lavorativa di riferimento decorre dalla domenica al sabato e nel trimestre si considerano tutte le ore relative alle settimane che si concludono all'interno del trimestre stesso. Le ore retribuite nei giorni successivi all'ultimo sabato del trimestre, vengono aggiunte a quelle del trimestre successivo.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, i contributi devono essere pagati entro i dieci giorni successivi alla cessazione e l’INPS richiede il pagamento dei contributi anche sulle ore di ferie non godute e sulle ore di mancato preavviso (nel calcolo dei contributi vanno aggiunte le ulteriori settimane figurative per il periodo che il lavoratore avrebbe dovuto lavorare).

I contributi devono essere calcolati in base:

  • alla retribuzione effettiva oraria;
  • alla tredicesima mensilità calcolata in misura oraria;
  • al valore convenzionale, anch'esso ripartito in misura oraria, del vitto e dell'alloggio.

I contributi si versano per tutti i giorni retribuiti, vale a dire per le ore effettivamente lavorate nel corso del trimestre e per quelle relative a periodi di assenza comunque retribuita.

Il MAV inviato dall'INPS presso il domicilio del datore di lavoro non comprende il contributo obbligatorio CAS.SA. COLF e non considera le eventuali variazioni di orario avvenute all’interno del trimestre, pertanto è sempre consigliabile effettuare il calcolo dei contributi e l’elaborazione del modulo di versamento in maniera autonoma ovvero rivolgendosi ad un consulente del lavoro o ad altro professionista abilitato.

Il contributo alla CAS.SA. COLF

La Cassa Colf è un organismo paritetico con lo scopo di fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro, comprensive di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche.

L'iscrizione è obbligatoria per chi ha scelto di applicare il CCNL di settore e avviene automaticamente con il pagamento del contributo aggiuntivo che il datore di lavoro versa ogni tre mesi, unitamente ai contributi dovuti all’INPS. I contributi CAS.SA. COLF sono obbligatori, tuttavia le parti possono scegliere di non applicarli se non si arriva alla somma annuale necessaria per avere le prestazioni. L’importo di tali contributi è pari a € 0,06 di cui € 0,04 a carico dei datori di lavoro e € 0,02 a carico dei lavoratori, per ogni ora retribuita nel trimestre.

Si ha diritto alle prestazioni solo nel caso siano stati versati almeno € 25 nei 4 trimestri precedenti all'evento o comprensivi anche del trimestre in cui l'evento è avvenuto.

Il dipendente risulta iscritto alla CAS.SA.COLF dal primo giorno del trimestre per il quale inizia il versamento a suo nome dei contributi di assistenza contrattuale.

Tra le prestazioni a favore dei lavoratori la CAS.SA. COLF prevede il rimborso ai dipendenti iscritti dei ticket sanitari, nel limite di € 500,00 per persona e per anno civile, pagati presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate. E’ previsto inoltre il rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle lavoratrici iscritte in stato di gravidanza per l'intero periodo riconosciuto nel limite massimo annuo di € 2.000 ad esclusione dei farmaci e un contributo alle lavoratrici in caso di nascita di un figlio. Sono previste anche altre prestazioni, tra cui figurano il rimborso delle spese per protesi ortopediche e riabilitative, per i trattamenti fisioterapici e l’erogazione di un’indennità giornaliera in caso di ricovero con o senza intervento chirurgico, per parto o in caso di convalescenza.

Come pagare i contributi

Accedendo al sito Internet www.inps.it > Servizi online > Portale dei pagamenti > Lavoratori domestici, è possibile modificare il numero di ore, la retribuzione oraria e le settimane lavorate al fine di calcolare e versare i contributi utilizzando il servizio PagoPA, inserendo anche i contributi per l’assistenza sanitaria CAS.SA. COLF. Per l’accesso alla sezione dei pagamenti l’utente può utilizzare il codice fiscale del datore di lavoro ed il codice del rapporto, oppure lo SPID del datore di lavoro.

Il pagamento dei contributi può essere effettuato:

  • online, tramite il portale dei pagamenti;
  • con avviso di pagamento PagoPA, presso i canali dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) aderenti: (agenzie della banca; uffici postali; home banking dei PSP; sportelli ATM abilitati delle banche);
  • punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5;
  • con avviso di pagamento PagoPA, presso i canali dei PSP che non hanno aderito direttamente alla convenzione pagoPA, tramite il circuito CBILL, utilizzando il codice interbancario AAQV6 assegnato da INPS.

È inoltre possibile pagare i contributi sul lavoro domestico utilizzando l'App “IO” (applicazione gratuita dei servizi pubblici disponibile sia in versione iOS che Android) senza scaricare il bollettino PagoPA. Attraverso l'App “IO” i datori di lavoro domestico che esprimono il consenso a ricevere notifiche da parte dell'INPS e che acconsentono alla ricezione degli avvisi di pagamento PagoPA, riceveranno l'avviso di scadenza dei termini per il versamento dei contributi domestici. Tale servizio è attivo a partire dal primo trimestre 2022.

Nel caso di versamenti effettuati in eccesso o per duplicazioni di versamento in uno stesso trimestre per uno stesso lavoratore domestico, il datore di lavoro può presentare all’INPS una richiesta di rimborso.

Sanzioni

Nei casi di omissione o tardivo versamento dei contributi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento relativo all'aumento del costo della vita a cui si somma il 5,5%. La sanzione non può superare il 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro il termine previsto.

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