Si può ritenere o meno che l'uso di muovere dai principi costituzionali nella trattazione degli istituti di legge sia un espediente retorico. Rimane, tuttavia, ferma la presenza nell'Ordinamento di presidi diretti della Carta costituzionale caratterizzati da norme non programmatiche, ma cc.dd. direttamente dispositive, ossia autonomamente idonee ad attribuire situazioni giuridiche soggettive ai consociati.
È questo il caso del diritto alla difesa, previsto all'art. 24, c. 1 e 2, Cost., laddove viene previsto che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.
Il dispositivo di cui all' art. 24 Cost. non è da ritenersi circoscritto alla sola sede processuale, ma si estende per recetta giurisprudenza di merito e di legittimità ad ogni fatto ed atto teso ad acquisire prove anche precostituite utilizzabili in giudizio, essendo coperta dall'efficacia scriminante dell'art. 51 c.p.., di portata generale nell'ordinamento e non già limitata al mero ambito penalistico (Cass. 29 dicembre 2014 n. 27424).
La portata del dettato costituzionale è senz'altro assai vasta. Tuttavia, con specifico riguardo al tema ch...
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