venerdì 30/09/2022 • 02:30
Dall’INPS, informazioni sulle modalità operative per la richiesta della decontribuzione per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.
redazione Memento
Si parte con la decontribuzione totale prevista dal Decreto Sostegni ter in favore di agenzie di viaggi e tour operator Lo rende noto l’INPS, con un Messaggio nel quale comunica di aver concluso l’elaborazione delle istanze telematiche presentate.
Laddove l’importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente con l’ammontare dell’agevolazione calcolata dall’Istituto, è stata autorizzata la fruizione dell’esonero secondo quanto indicato nella domanda (istanza “accolta provvisoria”); la fruizione è possibile nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta nel periodo di competenza aprile 2022 - agosto 2022.
Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, è stato autorizzato l’importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale provvisoria”).
Analogamente, sono state elaborate con l’esito “accolta parziale provvisoria” le istanze per le quali non è stato possibile per l’Istituto procedere alla quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
Il datore di lavoro che abbia ricevuto l’esito di “accolta parziale provvisoria” alla sua richiesta di ammissione all’esonero può proporre,entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, ossia entro il 13 ottobre 2022, una richiesta di riesame dell’istanza alla Struttura territoriale competente, che dovrà procedere alla determinazione dell’importo effettivamente spettante.
La richiesta di riesame può essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “AT_2TER” in trattazione che si trovi nello stato di “accolta parziale provvisoria”.
A tale fine, il citato modulo “AT_2TER” è stato implementato affinché il soggetto interessato, accedendo all’interno della propria istanza “accolta parziale provvisoria”, possa inserire, mediante la funzionalità “Allega documentazione”, gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell’esonero per un ammontare superiore.
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