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Il decreto si applica ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti dal titolo I, capo III, e dal titolo II D.Lgs. 148/2015.

In proposito, si ricorda che il titolo I, capo III, artt. da 19 a 25-ter D.Lgs. 148/2015, riguarda le integrazioni salariali straordinarie, mentre il titolo II, artt. da 26 a 40-bis, D.Lgs. 148/2015 riguarda i fondi di solidarietà.

Ciò premesso, si evidenzia come il dettato normativo preveda che i lavoratori prima indicati partecipino ad iniziative - laddove previste dalla legge o qualora siano pattuite nel verbale di accordo sindacale all'esito della procedura di cui all'art. 24 D.Lgs. 148/2015, ovvero nell'ambito delle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26,29 e 40 D.Lgs. 148/2015 e disciplinate dall'art. 14 D.Lgs. 148/2015 e/o dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà interessati - di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante fondi paritetici interprofessionali.

In proposito, si evidenzia che il fine designato è quello di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio.

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