mercoledì 28/09/2022 • 14:37
Per la cessione di gas dispositivi medici l’applicazione dell’IVA al 4% è subordinata all’esito degli accertamenti tecnici effettuati dall’ente competente. Inoltre, per il tomografo computerizzato concesso in leasing è possibile beneficiare del trattamento IVA agevolato previsto dal Decreto Rilancio.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di trattamento IVA relativamente alla cessione dei gas dispositivi medici e al contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un tomografo computerizzato. Gas dispositivi medici con IVA al 4% Con la risposta del 27 settembre 2022 n. 474, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, come già chiarito dalla Ris. AE 22 giugno 2010 n. 55/E, alle cessioni di gas medicinali si applica l'aliquota IVA agevolata del 4% prevista per i gas per uso terapeutico di cui al n. 32 della Tabella A Parte II DPR 633/72. Nel caso di specie, la società istante chiede all'Agenzia delle Entrate chiarimenti circa il trattamento fiscale applicabile alla cessione dei Gas DM ai fini IVA e, in particolare, se a tali prodotti possa essere applicata l'aliquota IVA nella misura del 4%. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, precisa che quanto al trattamento ai fini IVA dei gas dispositivi medici occorre una verifica circa la natura/finalità terapeutica degli stessi da effettuarsi sulla base di accertamenti tecnici. In particolare, l'assimilazione, per natura e finalità d'uso, dei gas dispositivi medici ai gas medicinali (oggetto della richiamata Ris. AE 22 giugno 2010 n. 55/E,) implica una verifica di elementi fattuali e di carattere tecnico non di competenza dell'amministrazione finanziaria. Pertanto, qualora la riconducibilità dei gas dispositivi medici ai gas terapeutici contemplati risulti suffragata da adeguati elementi tecnici, la società potrà applicare l'aliquota del 4%. Leasing del tomografo computerizzato con IVA al 5% Con la risposta del 27 settembre 2022 n. 478, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti richiesti da una società, esercente l'attività di locazione finanziaria, che ha sottoscritto (in qualità di locatore) un contratto di locazione finanziaria di beni strumentali con la società Beta (conduttore). Nel dettaglio, il conduttore ha scelto autonomamente il fornitore di tali beni nella società Gamma, concordando con quest'ultima le caratteristiche dei beni, il relativo prezzo e le modalità di consegna e di installazione. La società istante precisa, inoltre, che la consegna del bene è avvenuta il 7 settembre 2020 e che, in relazione al contratto di locazione finanziaria, ha emesso fattura per i singoli canoni di locazione applicando l'aliquota IVA del 10%. Il conduttore, tuttavia, ha sollevato dei dubbi nei confronti della società istante circa l'applicabilità di detta aliquota di cui all'art. 124 DL 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), che per le cessioni dei beni in questione, prevede: l'esenzione dall'IVA per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020; l'applicazione della aliquota IVA del 5% per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2021. A tal proposito, la società istante chiede all'Agenzia delle Entrate se sia corretto che: le fatture emesse nel 2020, dopo il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio) siano assoggettate al regime di esenzione dall'IVA; le fatture emesse dal 1° gennaio 2021 siano modificate con l'aliquota IVA al 5%, mediante la variazione dei documenti già emessi, e i canoni futuri relativi al contratto in argomento scontino l'aliquota IVA del 5%. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, concorda con la tesi della società istante, sull'applicabilità della misura di favore del decreto Rilancio. Per quanto riguarda, invece, gli altri beni e servizi facenti parte del pacchetto accessorio, secondo l'Agenzia delle Entrate non possano godere di per sé dello stesso trattamento agevolato, in quanto non espressamente previsti nell'elenco di cui al n. 1-ter 1 Parte II-bis Tabella A DPR 633/72, in cui sono citati tutti i beni agevolabili. Tuttavia l'Agenzia delle Entrate ricorda un principio ribadito anche dalla direttiva IVA e dalla giurisprudenza comunitaria secondo cui le operazioni accessorie concorrono alla formazione della base imponibile dell'operazione principale, ne assumono lo stesso trattamento fiscale e sono soggette alla stessa aliquota IVA. Pertanto, la società potrà: applicare l'esenzione IVA per le cessioni fino al 31 dicembre 2020 e l'IVA al 5% per quelle effettuate successivamente; beneficiare del trattamento di favore anche per il pacchetto di beni aggiuntivi al tomografo computerizzato oggetto di leasing, se per tali prodotti ricorra il principio di accessorietà. Inoltre, per l'eventuale imposta da recuperare la società potrà ricorrere alla nota di variazione in diminuzione solo se non è trascorso il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione. Fonte: Risp. AE 27 settembre 2022 n. 474 Risp. AE 27 settembre 2022 n. 478
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