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giovedì 29/09/2022 • 06:00

Fisco Adempimenti dichiarativi

Aiuti di stato tra dichiarazione sostitutiva e Modello redditi

Coloro che hanno beneficiato di aiuti di Stato e aiuti “de minimis" devono compilare il quadro RS della dichiarazione dei redditi in scadenza il prossimo 30 novembre. La compilazione del quadro RS non è necessaria se il contribuente ha inserito i dati relativi agli aiuti nell'autodichiarazione inoltrata agli uffici delle Entrate.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista

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  • Tempo di lettura 9 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Aiuti di Stato: la disciplina

L'art. 52 L. 234/2012 (come modificato dalla L. 115/2015) ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA), stabilendone il relativo utilizzo per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”.

Ai fini dell'obbligo di rendicontazione, il DM 31 maggio 2017 n. 115 ha introdotto la disciplina per il funzionamento del RNA, distinguendo:

  • gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione;
  • gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione.

Autodichiarazione

Il DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”, pubblicato sulla G.U. 21 giugno 2022 n. 143 e in vigore dal 22 giugno 2022) ha previsto diverse misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali. In particolare, l'art. 35 c.1 e 3 DL 73/2022, ha prorogato il termine (previsto dall'art. 10 c. 1 secondo periodo DM 31 maggio 2017 n. 115) entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) e nei registri aiuti di Stato SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura) degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Com. Commissione Europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modificazioni.

Proroga della registrazione degli aiuti di Stato

Con riferimento agli aiuti in esame, per effetto di quanto previsto dal “DL Semplificazioni fiscali”, i termini in scadenza:

  • dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) al 31 dicembre 2022: sono stati prorogati al 30 giugno 2023;
  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023: sono stati prorogati al 31 dicembre 2023.

Dal punto di vista pratico, l'Agenzia delle Entrate avrà quindi più tempo per caricare gli aiuti ricevuti dalle imprese.

 

Proroga di presentazione dell'autocertificazione

In linea generale i soggetti beneficiari degli aiuti nel regime "quadro" italiano sono tenuti a presentare all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione (ex art. 47 DPR 445/2000) avente a oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12, nella quale viene attestato che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di "impresa unica” (art. 3 DM 11 dicembre 2021). Inoltre, ai fini dell'applicazione della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, è necessario indicare la sussistenza delle ulteriori condizioni specificamente previste.

A seguito del differimento dei termini di registrazione degli aiuti, il Provv. AE 22 giugno 2022 n. 233822 ha prorogato al 30 novembre 2022 (in luogo del 30 giugno 2022) il termine previsto per la presentazione della sopra citata autocertificazione (i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata - ex art. 5 c. da 1 a 9 DL 41/2021 - potranno inviare l'autodichiarazione entro il termine del 30 novembre 2022 oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata).

Questa proroga si è resa necessaria in considerazione dell'elevato numero di aiuti individuali da iscrivere in base alla Sezione 3.1 e alla Sezione 3.12 del Temporary framework e che, come tali, dovranno essere comunicati dai contribuenti. Il nuovo termine del 30 novembre 2022 (coincidente con quello previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi) consentirà all'Agenzia delle Entrate di rispondere ai numerosi quesiti che sono stati posti in questi mesi dagli operatori e dai contribuenti per procedere al controllo di tutti i contributi e le misure che sono stati ricevuti per il Covid.

Si ricorda che l'autocertificazione (definita con Provv. AE 27 aprile 2022 n. 143438):

- deve essere presentata dai soggetti economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto disciplinate dall'art. 1 c. 13 DL 41/2021 e richiamate dall'art. 1 DM 11 dicembre 2021:

  • contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate;
  • credito di imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo o affitto di azienda;
  • credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • esclusione dei versamenti IRAP;
  • esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;
  • disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia;
  • definizione agevolata degli avvisi bonari;
  • esonero dalla tariffa speciale del canone RAI;

- consente di attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non ha superato i massimali indicati nella Sezione 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Com. Commissione Europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final. Gli eventuali importi eccedenti devono essere restituiti secondo le modalità di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/97, con esclusione di compensazione con crediti disponibili (per i codici tributo da utilizzare si veda la Ris. AE 5 luglio 2022 n. 35/E);

- può essere inviata direttamente dal beneficiario oppure tramite un intermediario abilitato. Entro cinque giorni dalla presentazione verrà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o uno scarto a seguito dei controlli formali dei dati contenuti. Chi intende sostituire una dichiarazione precedentemente trasmessa può farlo entro e non oltre i cinque giorni succitati.

Rispetto al secondo punto dell'elenco di cui sopra, il DM 11 dicembre 2021 ha stabilito che:

- agli aiuti richiamati all'art. 1, fruiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, si applicano i seguenti massimali:

  • € 800.000 per impresa unica, oppure € 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e € 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
  • € 1.800.000 per impresa unica, oppure € 270.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e € 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021;

- agli aiuti richiamati all'art. 1, fruiti nel rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, e, in particolare, di quelle previste al paragrafo 87 della Com. Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, si applicano i seguenti massimali:

  • € 3.000.000 per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
  • € 10.000.000 per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Ai fini del rispetto dei diversi massimali, rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, definita dalla Commissione europea nella Decisione Commissione Europea 15 ottobre 2021 C (2021) 7521 final (punto 95) come:

  • la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
  • la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;
  • la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.

Indicazione degli aiuti nel quadro RS della dichiarazione dei redditi

Le istruzioni al quadro RS del modello Redditi 2022 precisano che "Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione”.

In particolare, il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella Tabella codici aiuti di Stato già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del modello di dichiarazione, compreso il quadro RU (ad esclusione dei contributi fondo perduto erogati dall'Agenzia nonché dell'aiuto identificato dal codice 42 e dal codice 73 che vanno dichiarati nel prospetto Aiuti di Stato anche se non hanno trovato evidenziazione negli altri quadri della dichiarazione). L'indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi (il prospetto deve essere compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo).

In particolare, per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo (RS401), utilizzando un modulo per ogni rigo compilato e riportando l'apposito codice aiuto desumibile dalla Tabella codici aiuti di Stato.

Nell'ipotesi in cui l'aiuto complessivamente spettante si riferisca a progetti d'investimento realizzati in diverse strutture produttive e/o abbia ad oggetto diverse tipologie di costi ammissibili, per ciascuna struttura produttiva e ciascuna tipologia di costi andrà compilato un distinto rigo.

La compilazione del quadro RS, rigo RS402, non è necessaria qualora il contribuente abbia inserito i dati relativi agli aiuti di Stato rientranti nell'ambito della comunicazione del Temporary Framework (forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) nell'autodichiarazione inoltrata agli uffici delle Entrate.

Pertanto, la presentazione della dichiarazione sostitutiva può determinare l'esonero dalla compilazione del quadro RS ma non è previsto alcun esonero, in nessun caso, dalla presentazione dell'autodichiarazione.

Resta il fatto che il quadro RS da solo non consente di monitorare il rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) né di allocare gli aiuti nella Sezione 3.1 e 3.12 per sfruttare i diversi massimali o di indicare il superamento degli stessi (funzioni che sono consentite alla sola dichiarazione sostitutiva).

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