mercoledì 28/09/2022 • 15:30
L'Agenzia delle Entrate, con le risposte n. 477 e n. 480 del 27 settembre 2022, ha chiarito che tutte le attività necessarie e indispensabili per effettuare la raccolta di scommesse sportive e dei giochi pubblici sono esenti IVA.
redazione Memento
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L'Agenzia delle Entrate, con due risposte del 27 settembre 2022, ha fornito chiarimenti in tema di trattamento IVA dei servizi di raccolta giochi.
Servizi di raccolta scommesse sportive e relative giocate tramite piattaforme informatiche
Con la risposta n. 477 del 27 settembre 2022, l'AE ha chiarito che tutte le attività necessarie e indispensabili per effettuare la raccolta dei giochi sono esenti IVA, analogamente a quanto già chiarito in relazione alle operazioni relative all'esercizio dei giochi a distanza (Risp. AE 14 dicembre 2020 n. 583).
Nel caso di specie, la società istante, per l'offerta delle scommesse sportive e per la raccolta delle relative giocate (sia online che nei punti vendita), impiega una propria piattaforma in grado di interfacciarsi con le piattaforme di altri operatori internazionali per definire l'evento su cui scommettere, procedere alla scelta delle tipologie di scommesse da proporre e gestirle, determinare le quote da offrire ed effettuare la refertazione automatizzata degli esiti (punteggio parziale o finale dell'evento sportivo). L'attività svolta dai fornitori non si traduce, pertanto, in una mera fornitura di dati, bensì in un servizio informatico complesso che, ai fini IVA, è esente. Tuttavia, l'individuazione dei servizi prestati dai fornitori della società istante che, sul piano tecnico operativo, possano considerarsi funzionali e necessari alla complessiva gestione delle scommesse sportive offerte al pubblico presuppone un riscontro di circostanze fattuali da parte della società stessa, il cui appuramento esula dall'interpello.
Servizi resi da intermediari nell'ambito dell'attività di raccolta dei giochi pubblici
Nel caso di specie, la società istante ha affidato a operatori terzi, c.d. procacciatori, l'individuazione di punti vendita per la commercializzazione dei giochi. La società si impegna a versare a questi ultimi un corrispettivo in caso di sottoscrizione di nuovi contratti da parte di una sottorete di negozi e un ulteriore corrispettivo per il raggiungimento di un “profitto target” annuale da parte delle sottoreti.
Con la risposta n. 480 del 27 settembre 2022, l'AE ha ribadito che tutte le attività necessarie e indispensabili per effettuare la raccolta dei giochi sono esenti IVA. L'individuazione del regime IVA applicabile alle specifiche prestazioni di servizi rese dai procacciatori in esecuzione degli accordi stipulati con la società istante nell'ambito della raccolta delle scommesse e dei giochi pubblici presuppone, però, un riscontro di circostanze fattuali da parte della società stessa in termini di necessarietà ed indispensabilità dei servizi che esula dall'interpello.
La parte del corrispettivo per i rinnovi che potrebbe costituire la remunerazione della garanzia, assunta dai procacciatori, del mantenimento del contratto di commercializzazione stipulato con i punti vendita delle sottoreti per tutta la durata della nuova concessione che verrà assegnata alla società istante all'esito della nuova procedura di selezione indetta dall'ADM, non assume, ai fini IVA, un'autonoma rilevanza rispetto al servizio di intermediazione reso dai procacciatori.
Gli importi dovuti dai procacciatori a titolo di penale in caso di recesso dei punti vendita dal contratto di commercializzazione o a titolo di indennità in caso di risoluzione anticipata del contratto hanno natura risarcitoria e sono escluse da IVA per mancanza del presupposto oggettivo.
Ai corrispettivi per il rinnovo e per il raggiungimento di profitti si applica la ritenuta alla fonte (di cui all'art. 25 bis DPR 600/73).
Disciplina di riferimento
Si ricorda che sono esenti IVA:
- le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate (art. 10 c. 1 n. 6 DPR 633/72);
- le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate (art. 10 c. 1 n. 7 DPR 633/72);
- le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7) dell'art. 10 (art. 10 c. 1 n. 9 DPR 633/72).
Fonte: Risp. AE 27 settembre 2022 n. 477
Risp. AE 27 settembre 2022 n. 480
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