mercoledì 28/09/2022 • 12:36
Il CNO dei Consulenti del Lavoro, con lettera del 27 settembre 2022 firmata dalla presidente Marina Calderone, chiede una proroga al 31 ottobre 2022 del termine per l’invio del rapporto biennale sulla parità di genere, alla luce delle oggettive inefficienze tecniche dell'applicativo online.
redazione Memento
Dal 23 giugno 2022, è operativo l'applicativo informatico del ministero del Lavoro con cui inviare, per il solo biennio 2020-2021, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti. Si prevede, infatti, che per il solo biennio 2020-2021 le aziende debbano redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, utilizzando l'apposito applicativo: l'invio dovrà avvenire entro il 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, invece, resta confermata la data del 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Alla luce di quanto illustrato, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, con lettera del 27 settembre 2022 firmata dalla presidente Marina Calderone, chiede una proroga del termine per l'invio al 31 ottobre 2022. Rapporto sulla parità di genere: cosa bisogna sapere Le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sono tenute a redigere, con cadenza biennale, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 46 D.Lgs.198/2006, c.d. Codice delle Pari opportunità, come modificato dalla L.162/2021). I termini e le modalità per la redazione del rapporto sono stati definiti con Decreto dello stesso ministero del Lavoro (DI 29 marzo 2022), che abroga il precedente DM 3 maggio 2018. Va precisato che il rapporto deve essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria. Il rapporto deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica tramite il nuovo applicativo informatico disponibile sul portale Servizi Lavoro, operativo a partire dal 23 giugno 2022. Per quali motivi è richiesta la proroga? La richiesta di proroga al 31 ottobre 2022 del termine per l'invio del rapporto si è resa necessaria a seguito delle numerose segnalazioni nell'accesso al servizio telematico sul portale “Servizi Lavoro” del ministero: difficoltà tecnico-organizzative e tempi di attuazione dell'adempimento moltiplicati mettono, quindi, a rischio la presentazione del rapporto biennale sulle pari opportunità. Quali sono le ulteriori richieste del CNO? Oltre alla proroga, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto di intervenire rapidamente per la risoluzione tecnica delle problematiche. Vi è anche la necessità di ripristinare rapidamente il servizio di comunicazione dei nominativi dei lavoratori collocati in modalità di lavoro agile emergenziale attraverso il file excel, in conseguenza della proroga al 31 dicembre 2022 (art. 25 bis DL 115/2022 conv. in L. 142/2022). A chi è rivolta la richiesta? Destinatari della lettera, datata 27 settembre 2022, a firma della Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine, Marina Calderone, sono stati: il Direttore Generale della Direzione Generale Innovazione Tecnologica delle risorse strumentali e della comunicazione del ministero del Lavoro, Maria Condemi; il Direttore Generale del Dicastero, Romolo De Camillis, con in conoscenza il Capo di Gabinetto, Stefano Scarafoni. Quali sarebbero i benefici se venisse accolta la richiesta? L'accoglimento della richiesta eviterebbe di penalizzare i professionisti su cui grava l'onere di ottemperare in presenza di oggettive inefficienze tecniche dell'applicativo. Attenzione alle sanzioni La mancata trasmissione – anche dopo l'invito alla regolarizzazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro competente per territorio – comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 DPR 520/55. Se l'inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda (art. 46, c. 4, D.Lgs. 198/2006). L'Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000 (art. 46, c. 4 bis, D.Lgs. 198/2006).
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Giovanni Cruciani
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