Il Decreto Aiuti bis (DL 115/2022 conv. in L. 142/2022) ha modificato la soglia di non concorrenza reddituale dei fringe benefit, innalzandola a € 600.
Come si effettua la gestione, da parte dei datori di lavoro, delle diverse soglie di non concorrenza reddituale attive per l'anno in corso? Quali sono le conseguenze ai fini fiscali e contributivi?
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nell'approfondimento del 27 settembre 2022, cerca di chiarire i dubbi applicativi emersi in relazione al Bonus bollette e analizza, alla luce delle novità normative in materia, le disposizioni applicabili nel 2022, anche considerando l'introduzione dei Bonus benzina.
Bonus bollette: sostenere i cittadini con il welfare aziendale
Per fronteggiare i disagi causati dalla crisi internazionale, il Decreto Aiuti bis ha introdotto una pluralità di interventi a sostegno dei cittadini.
Con riferimento al periodo di imposta 2022, infatti, il legislatore ha introdotto in materia di welfare aziendale il c.d. Bonus bollette di € 600 (art. 12 DL 115/2022 conv. in L. 142/2022).
Non è la prima volta che il legislatore utilizza una misura di potenziamento del welfare aziendale al fine di ristorare i cittadini da difficoltà dovute ad una molteplicità di cause.
Tra gli interventi in tal senso, infatti, si ricordano:
le misure introdotte durante la pandemia;
l'introduzione del c.d. Bonus carburanti di € 200 con il c.d. “Decreto Ucraina”.
Lo strumento scelto dal legislatore per il Bonus bollette, tuttavia, appare in forte contrasto con la tecnica normativa utilizzata per il 2020, 2021 e 2022 per le misure analoghe ricordate: non si tratta, infatti, di una novella temporanea della disciplina generale sui fringe benefit (art. 51, c. 3, TUIR), bensì di un beneficio alternativo che va ad aggiungersi per il 2022 a quanto di solito previsto dal TUIR per le retribuzioni in natura.
Il Bonus bollette, infatti, a differenza delle precedenti disposizioni, non opera nell'ambito della disciplina del TUIR, comportando, di conseguenza:
una semplificazione sotto il profilo gestionale per i datori di lavoro;
un azzeramento del cuneo fiscale e contributivo.
Fringe benefits: cosa prevede la disciplina ordinaria?
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Ai fini della determinazione in denaro di tali valori, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi.
Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.
Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nel periodo d'imposta (art. 51, c. 3, TUIR):
non concorre a formare il reddito se complessivamente di importo inferiore a € 258,23;
concorre interamente a formare il reddito se superiore.
N.B. Si ricorda che per i periodi d'imposta 2020 e 2021 tale franchigia è stata raddoppiata da € 258,23 a € 516,46 senza, tuttavia, stravolgerne le principali caratteristiche.
Cosa prevede la deroga del Decreto Aiuti bis?
La norma del Decreto Aiuti bis, in deroga rispetto a quanto illustrato, ha previsto un regime di non concorrenza ai fini IRPEF (con particolare riferimento ai redditi di lavoro dipendente):
per alcune tipologie di beni ceduti e servizi prestati al lavoratore dipendente;
per alcune somme specifiche eventualmente erogate o rimborsate al dipendente.
Per il solo 2022, infatti, i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore subordinato, nonché le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas sono esclusi entro il limite complessivo di € 600:
dal reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF;
dalla base immobile contributiva (per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili: D.Lgs. 314/97).
Differenze applicative fra le discipline: facciamo un riassunto
Disciplina ordinaria TUIR
Deroga prevista per il Bonus Bollette
Riflessi sulla gestione pratica
Consente ai datori di lavoro di fornire benefit quali generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti senza che concorrano alla formazione di reddito solo se complessivamente di importo inferiore a € 258,23.
Altrimenti, tutto l'importo è assoggettato ad imposizione fiscale (non solo l'eccedenza rispetto alla franchigia di € 258,23)
Per il solo 2022, consente ai datori di lavoro di fornire benefit quali beni ceduti e servizi o rimborsi di utenze di luce, acqua e gas anche oltre € 600, assoggettando a imposizione fiscale e contribuzione solo l'eccedenza
L'innovazione del Decreto Aiuti bis, se confermata dagli attesi chiarimenti dell'amministrazione finanziaria, aiuterebbe in modo più efficace i lavoratori consentendo anche di superare il plafond di € 600 nelle misure di welfare autorizzate dalla norma, mettendo a budget oneri fiscali e contributivi solo per l'eccedenza rispetto al valore soglia del 2022
Non vi è l'individuazione di una determinata tipologia di beni
Vincola ad una determinata tipologia di beni: utenze di luce, acqua e gas
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Consente anche dazioni in denaro corrisposte dal datore di lavoro al dipendente coerenti con le finalità previste tramite:
erogazione diretta delle somme al fornitore della somministrazione del servizio;
rimborso delle spese sostenute direttamente dagli stessi lavoratori, previa documentazione di averne sostenuto il costo
La disapplicazione della franchigia con assoggettamento dell'intero valore annuo dei fringe benefit appare testimoniata anche dalla misura dell'accantonamento, con una dotazione finanziaria prevista dal Decreto Aiuti bis di € 93,8 milioni (a differenza di quella di € 13,3 milioni accantonata per le misure previste dai Decreti 2020/2021).
Inoltre, in analogia con quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate per il Bonus carburante (Circ. AE 14 luglio 2022 n. 27/E), secondo la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro l'eccedenza di € 600 potenzialmente tassabile potrebbe essere considerata comunque esente fino a concorrenza dell'ulteriore plafond ordinario di € 258,23, nell'ipotesi in cui non sia stato utilizzato.
Bonus carburante e Bonus bollette: quali sono le analogie e differenze?
Analogie
Differenze
Bonus carburante
Bonus bollette
Bonus carburante
Bonus bollette
Destinatari: entrambe le disposizioni fanno riferimento “ai lavoratori dipendenti” (1)
Si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati
Sembra applicarsi a tutti i datori di lavoro
Non rimborsabilità per le spese sostenute dal lavoratore
Rimborsabilità per le spese sostenute dal lavoratore (2)
(1) Secondo la disciplina civilistica, il lavoratore dipendente è il prestatore di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.). Tuttavia, l'individuazione del lavoratore dipendente ai fini fiscali, differente in quanto riconducibile alla tipologia di reddito indicata dal TUIR, ne allarga la riconducibilità anche a quelli assimilati. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che “considerato che la norma si riferisce genericamente ai «lavoratori dipendenti», si è dell'avviso che, al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina in parola, rilevi la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente” (Circ. AE 14 luglio 2022 n. 27/E).
(2) La possibilità di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore è analoga a quella già prevista per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Tuttavia, i vincoli sono minori, in quanto per le spese previste per il Bonus Bollette non è previsto l'obbligo di erogazione a favore di tutti i lavoratori o di categorie omogenee di dipendenti.
Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate: servono chiarimenti
A conclusione dell'approfondimento, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ricorda la necessità di attendere le istruzioni applicative dell'Agenzia delle Entrate in relazione al Bonus bollette, in considerazione del conguaglio fiscale di fine anno.
È necessario, inoltre, chiarire l'utilizzabilità dell'ulteriore soglia rafforzata (€ 600) e in parte rimborsabile anche in relazione alla conversione del premio di risultato, già sdoganata per il Bonus benzina.
Fonte: Approfondimento Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 27 settembre 2022