Spetta anche ai soggetti IRES la detrazione del 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, prevista dall'art. 119-ter DL 34/2020.
Il principio è stato ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 475 dello scorso 27 settembre. Nel caso di specie, una società per azioni è stata autorizzata a effettuare un intervento agevolato in un immobile locato posto all'interno di fondi ad uso commerciale, potendo, altresì, optare, in relazione alle relative spese, per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
Secondo la prassi, infatti, rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali; cfr. Circ. 23 giugno 2022 n. 23/E). La detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici "già esistenti”, mentre è esclusa per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile e per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia".
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Infine, anche per l'agevolazione in esame è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto in fattura" (lettera f-bis), c. 2, art. 121 DL 34/2020). Tale facoltà è riconosciuta anche ai beneficiari soggetti IRES.
Fonte: Risp. AE 27 settembre 2022 n. 475