mercoledì 28/09/2022 • 06:00
Se la consegna del bene è determinante ai fini traslativi, la stessa dovrà essere considerata per individuare il momento di effettuazione dell'investimento, e, dunque, per "incardinare" il bene nella corretta disciplina agevolativa, se iper-ammortamento o credito d'imposta per beni strumentali.
redazione Memento
In tema di iper -ammortamento e credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, se alla "consegna" del bene viene attribuito un ruolo determinante ai fini traslativi, quindi preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente, la stessa dovrà essere presa in considerazione per individuare il momento di "effettuazione" dell'investimento, e, dunque, per "incardinare" il bene nella corretta disciplina agevolativa. È quanto emerge dalla Risposta n. 473, pubblicata dalle Entrate il 27 settembre scorso, a seguito dell'interpello presentato da una S.p.A. per chiedere chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle norme agevolative relativamente a tre investimenti nei cc.dd. "beni 4.0", realizzati a decorrere dal 2019 mediante un contratto di appalto a terzi. Il dubbio della società riguarda l'imputazione temporale dei costi degli investimenti poiché i momenti di emissione e pagamento delle fatture, di precollaudo e di collaudo definitivo per ciascuno dei tre investimenti risulta differito nel tempo rispetto alla sottoscrizione del contratto di appalto e ricade, a seconda del caso, nei diversi periodi temporali a cui afferiscono tre diverse agevolazioni: l'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali 4.0 (art. 1, cc. 60-65, L. 145/2018); il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 (art. 1, cc. 184-197, L. 160/2019); il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 (art. 1, cc. 1051-1063, L. 178/2020). Il parere reso dal Fisco si fonda su alcune clausole contrattuali utilizzate, nel caso di specie, per tutti e tre gli investimenti: la prima prevede che il titolo di proprietà del bene si trasferisca dal fornitore alla società già al momento della consegna e non al momento della sottoscrizione del verbale di accettazione definitiva. Per le Entrate con tale clausola le parti hanno inteso inequivocabilmente conferire alla "consegna" un ruolo determinante ai fini traslativi, quindi preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente. Queste ultime, infatti, seppur importanti ai fini del funzionamento dei macchinari, sono state considerate dalle parti del contratto come accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei beni; la seconda, sulla scia della prima, stabilisce che la sottoscrizione del verbale di accettazione definitiva non produce il trasferimento della proprietà, ma riveste solo un ruolo di garanzia per il completo adempimento delle obbligazioni dei fornitori che non incide né immediatamente inficia il trasferimento della proprietà la terza clausola prevede che due rate (su cinque totali) del prezzo complessivamente pattuito vengano versate prima della consegna del macchinario e che le tre rate residue vengano pagate dopo la consegna, quando la società è già divenuta proprietaria dell'intero bene. Tali pattuizioni inducono le Entrate a non condividere la tesi della Società circa la configurabilità, nel caso di specie, dell'ipotesi di corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori di cui alla Circ. AE 30 marzo 20217 n. 4/E. Semmai, per il Fisco, gli elementi sopra evidenziati inducono a ritenere che - ai fini dell'individuazione del momento di "effettuazione" dell'investimento, determinante per "incardinare" il bene nella corretta disciplina agevolativa - risulti decisiva la "consegna" del bene mobile ex art. 109, c. 2, TUIR. Come noto, poi, per individuare la disciplina agevolativa applicabile, si dovrà tenere conto anche dell'eventuale "prenotazione" del bene e, al riguardo, nella fattispecie emerge che: la formalizzazione dell'impegno contrattuale e il pagamento dell'acconto minimo del 20% (c.d. "prenotazione" dell'investimento) sono avvenuti nel 2019 per tutti e tre gli Investimenti; la consegna dei macchinari ("effettuazione" dell'investimento) è avvenuta nel 2020 per tutti e tre gli investimenti. Con la conseguenza che agli investimenti in questione risulta applicabile la disciplina dell'iper-ammortamento. Fonte: Risp. AE 27 settembre 2022 n. 473
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